{"id":1770,"date":"2024-03-29T10:00:41","date_gmt":"2024-03-29T09:00:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/?p=1770"},"modified":"2024-03-26T15:13:44","modified_gmt":"2024-03-26T14:13:44","slug":"arrivederci-amore-dau-parte-seconda-lera-digitale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/en\/arrivederci-amore-dau-parte-seconda-lera-digitale\/","title":{"rendered":"Arrivederci Amore, DAU &#8211; Parte seconda: l\u2019era digitale"},"content":{"rendered":"<h3>Dal cartaceo al digitale: storia e destino del Documento Amministrativo Unico<\/h3>\n<img width=\"1000\" height=\"668\" src=\"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2-Arrivederci-Amore-DAU.jpg\" class=\"attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2-Arrivederci-Amore-DAU.jpg 1000w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2-Arrivederci-Amore-DAU-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2-Arrivederci-Amore-DAU-768x513.jpg 768w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2-Arrivederci-Amore-DAU-600x401.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><br><br>\n<h3>Evoluzione verso la dematerializzazione: l&#8217;impatto delle Direttive Europee<\/h3>\n<p>L\u2019impulso ad un successivo ammodernamento dei processi dichiarativi che ha portato con s\u00e9 una <strong>significativa dematerializzazione<\/strong> perseguendo cos\u00ec gli obiettivi di <strong>deburocratizzazione delle procedure doganali<\/strong>, venne ancora una volta dalle disposizioni giuridiche europee. Nel 2007 venne avviato il <strong>Sistema Comunitario di Controllo Automatizzato all\u2019Esportazione (ECS)<\/strong> che a partire dal 1\u00b0 luglio 2019 obblig\u00f2 gli operatori a gestire telematicamente tutte le operazioni doganali di esportazione, determinando cos\u00ec per la prima volta nella storia la definitiva scomparsa dell\u2019esemplare cartaceo di una bolletta doganale. Con l\u2019avvento del CDU, le cui previsioni divennero applicabili a partire dal 1\u00b0 maggio 2016, vennero aggiunte alle semplificazioni doganali gi\u00e0 disponibili (sdoganamento in mare, sportello unico, fast corridors, etc.), straordinari elementi di novit\u00e0, come la possibilit\u00e0 di effettuare sdoganamenti sette giorni su sette nell\u2019arco delle 24 ore e quindi indipendentemente dagli orari di apertura degli uffici delle dogane, e la definizione telematica dell\u2019iter doganale grazie all\u2019utilizzo del Fascicolo Elettronico (FE). Tale strumento da ultimo citato venne istituito ai sensi dell\u2019art. 163 paragrafo 2 del CDU che, nello stabilire che la documentazione commerciale a corredo delle dichiarazioni doganali dovesse essere esibita solo in caso di selezione per controlli documentali o fisici, determin\u00f2 la scomparsa dell\u2019originale della bolla doganale anche per le operazioni di importazione e la conservazione della documentazione non controllata presso il dichiarante<sup>1<\/sup>.<\/p>\n<p>In questo percorso storico-evolutivo la dogana italiana si \u00e8 peraltro distinta a livello europeo per la governance di tutti gli strumenti informatici e digitali citati, attraverso la piattaforma AIDA che \u00e8 stata insignita da numerosi riconoscimenti European eGovernment Awards conferiti per gli aspetti innovativi e funzionali. AIDA continua ad essere uno dei pi\u00f9 avanzati sistemi al mondo per la gestione delle attivit\u00e0 doganali e degli utenti addetti ai lavori di compilazione e invio delle dichiarazioni in dogana.<\/p>\n<h3>L&#8217;ultimo passo verso la completa digitalizzazione<\/h3>\n<p>La <strong>trasformazione digitale dei processi doganali<\/strong> che fece seguito e a cui stiamo assistendo oggigiorno mira a realizzare le previsioni contenute nell\u2019art. 278 del CDU che, a seguito delle ultime modifiche intervenute per permettere ai diversi Paesi membri d\u2019essere allineati<sup>2<\/sup>, ha posto che l\u2019utilizzo di misure transitorie nazionali (come sistemi elettronici esistenti o procedure basate sulla carta) dovr\u00e0 terminare al pi\u00f9 tardi entro il 31 dicembre 2025, data che segner\u00e0 l\u2019ultimo traguardo ad oggi giuridicamente stabilito e vincolante per l\u2019<strong>adozione in tutta la Ue di un sistema doganale interconnesso<\/strong> <strong>e totalmente dematerializzato<\/strong> (<em>paperless<\/em>).<\/p>\n<p>L\u2019obiettivo \u00e8 quindi quello di garantire esclusivamente l\u2019adozione dei procedimenti informatici di cui all&#8217;articolo 6, paragrafo 1 del CDU che dett\u00f2 l\u2019assunto secondo il quale \u201c<em>tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorit\u00e0 doganali nonch\u00e9 tra operatori economici ed autorit\u00e0 doganali, e l&#8217;archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In particolare, tali procedimenti entrano nel merito delle disposizioni che regolano i seguenti aspetti ed i relativi termini:<\/p>\n<ul>\n<li>Entro la fine del 2022 dovevano essere dematerializzati i mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni relative alle dichiarazioni in dogana:\n<ul>\n<li>per le notifiche di arrivo, di presentazione e di dichiarazioni di stoccaggio temporaneo; e<\/li>\n<li>per le dichiarazioni doganali per le merci introdotte nel territorio doganale dell&#8217;Unione.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Entro la fine del 2025 dovranno invece essere oggetto di reingegnerizzazione informatica ai fini della totale digitalizzazione dei processi le disposizioni in materia di:\n<ul>\n<li>garanzie per le obbligazioni doganali potenziali o esistenti, a tutela dei diritti doganali gravanti sulle merci dichiarate in dogana per regimi sospensivi;<\/li>\n<li>dichiarazioni sommarie di entrata e analisi dei rischi, relative ai manifesti merci in entrata e in uscita dal territorio doganale dell\u2019Unione;<\/li>\n<li>posizione doganale delle merci, unionali e non unionali;<\/li>\n<li>sdoganamento centralizzato, che consente di eseguire operazioni doganali per merci presenti presso qualsiasi dogana europea, dichiarando esclusivamente presso la propria dogana di competenza;<\/li>\n<li>transito interno delle merci estere ed esterno delle merci unionali;<\/li>\n<li>perfezionamento passivo, dichiarazioni pre-partenza, formalit\u00e0 di uscita delle merci, esportazione di merci dell&#8217;Unione, riesportazione di merci non dell&#8217;Unione e dichiarazioni sommarie di uscita per le merci portate fuori dal territorio doganale dell&#8217;Unione.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha da par suo sempre rispettato i termini anticipando \u2013 spesso con grande margine<sup>3<\/sup> e pur non senza difficolt\u00e0 \u2013 l\u2019attivazione delle fasi di sperimentazione e collaudo, di avvio dei tavoli tecnici e-Customs, degli open hearing, delle fasi transitorie di funzionamento simultaneo dei sistemi precedenti e successivi, nonch\u00e9 di introduzione definitiva e mandatoria dei nuovi strumenti digitali con l\u2019<strong>adozione della versione 2.0 di AIDA<\/strong>.<\/p>\n<p>Il termine per la digitalizzazione dei processi di importazione \u00e8 scaduto lo scorso 31 dicembre 2022 mentre per quanto riguarda di processi di esportazione e transito il limite temporale scadr\u00e0 alla fine del 2025.<\/p>\n<p>L\u2019avvio dei lavori per la parte import \u00e8 stato avviato con circolare prot. 20166\/RU del 2 dicembre 2019 con cui ADM, Direzione Organizzazione e Digital Transformation Ufficio Organizzazione e processi ha comunicato la pubblicazione dei messaggi da scambiare e dei manuali operativi, nonch\u00e9 la calendarizzazione delle fasi successive. A seguito delle fasi transitorie con la collaborazione degli sviluppatori di sistemi informatici di scrittura delle dichiarazioni doganali e dei casi pilota con gli operatori, la fase definitiva sarebbe dovuta iniziare il 9 giugno 2022 ma si \u00e8 conclusa, dopo numerose proroghe, rinvii, disposizioni tecniche e procedurali, solamente il 30 novembre dello stesso anno.<\/p>\n<h3>AIDA 2.0: rivoluzione e novit\u00e0 nelle dichiarazioni doganali<\/h3>\n<p>AIDA 2.0 ha segnato una vera propria <strong>rivoluzione nell\u2019ambito delle dichiarazioni doganali<\/strong> poich\u00e9 il modello DAU e i relativi tracciati IM in formato EDI sono stati messi definitivamente da parte, sostituiti da un tracciato elettronico in formato XML e le 56 caselle da compilare sul modello cartaceo sono ad oggi diventati 252 data elements da valorizzare. Non solo quindi \u00e8 venuto meno il precedente modello di bolletta doganale, ma non \u00e8 stato ritenuto necessario generare un nuovo modello ufficialmente riconosciuto che contenesse una rappresentazione grafica di tutti i dati contenuti nei flussi in formato XML denominati messaggi \u201cH\u201d e \u201cI\u201d. Altre novit\u00e0 significative hanno riguardato:<\/p>\n<ul>\n<li>La firma digitale che, contrariamente a quella precedentemente utilizzata che veniva rilasciata dalla stessa ADM, ora deve essere ottenuta da un QTSP (Qualified Trust Service Provider) riconosciuto dall\u2019Agenzia per l\u2019Italia digitale;<\/li>\n<li>La conservazione della bolla doganale elettronica che deve essere conservate ai sensi dall\u2019art.43 del Codice dell\u2019amministrazione Digitale al fine di preservarne l\u2019autenticit\u00e0, l\u2019integrit\u00e0, la leggibilit\u00e0, la certezza legale e reperibilit\u00e0 nel tempo;<\/li>\n<li>L\u2019invio incrementale dei dati delle dichiarazioni doganali, con un maggior numero massimo di articoli (tipi merci) dichiarabili per singola dichiarazione che passa dai 40 accettati dal vecchio sistema ai 999 di AIDA 2.0;<\/li>\n<li>Il ripensamento radicale dei codici afferenti ai tipi di dichiarazione doganale e lo svincolo delle merci articolo per articolo in luogo dello svincolo (o del fermo) dell\u2019intera partita dichiarata;<\/li>\n<li>Il riconoscimento di altre Certification Authorities per l\u2019identificazione e la firma digitale ed il riconoscimento degli utenti tramite SPID o CNS.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La reingegnerizzazione dei messaggi di esportazione e transito \u00e8 iniziata con avviso del 21 febbraio 2022 che ha annunciato la pubblicazione delle specifiche tecniche aggiornate per lo sviluppo del colloquio informatico con linguaggio XML. La successiva nota prot. 370606\/RU del 9 agosto 2022 (pubblicata il 30\/08\/2022) ha indicato le modalit\u00e0 di accesso ai servizi e di gestione delle nuove dichiarazioni e la roadmap di adesione alle fasi funzionali dedicate. Anche in quest\u2019occasione, a seguito delle fasi transitorie con la collaborazione degli sviluppatori di sistemi informatici di scrittura delle dichiarazioni doganali e dei casi pilota con gli operatori, la fase definitiva \u00e8 iniziata l\u20198 giugno 2023 ed era prevista concludersi i 6 novembre dello stesso anno se non fosse stato che, a seguito del perdurare di eccessivi casi di malfunzionamento, si \u00e8 giunti ad un rinvio sine die del termine ultimo per l\u2019adozione obbligatoria dei nuovi tracciati \u201cB\u201d, \u201cC\u201d e \u201cD\u201d .<\/p>\n<div class=\"neo-bg-blue my-5\" style=\"width: calc(100vw); margin-left: calc(-50vw + 50%);\">\n                    <div class=\"container\">\n                        <div class=\"row justify-content-center\">\n                            <div class=\"col-12 col-md-8 py-5\">\n                                <h5 class=\"neo-subtitle text-white\">Grazie a NE-O non dovrai pi\u00f9 preoccuparti di tutte le legislazioni in vigore in ogni Paese: lo faremo noi per te!<\/h5>\n                                <p style=\"color: #c4d6e8\">Ottenere velocemente un codice doganale preciso e corretto ti far\u00e0 risparmiare tempo e risorse. Con NE-O ottieni e gestisci i tuoi codici doganali in pochi semplici click<\/p>\n                                <a class=\"btn neo-cta mt-3\" href=\"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/en\/my-account\/?choose=register\">Provalo ora<\/a>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                <\/div>\n<p><em><span style=\"font-size: 10pt;\">1. Le facilitazioni connesse e le istruzioni per l\u2019utilizzo e la gestione del fascicolo elettronico sono contenute nella nota ADM n. 45898 del 19 aprile 2016<br \/>\n2. Regolamento (UE) 2019\/632 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, \u201cche modifica il regolamento (UE) n. 952\/2013 al fine di prorogare l&#8217;uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell&#8217;Unione\u201d<br \/>\n3. ADM aveva inizialmente deciso di mantenere il 31 dicembre 2020 come data limite per rilasciare il nuovo sistema per le importazioni, nonostante la possibilit\u00e0 offerta dalla nuova stesura dell\u2019art. 278 CDU che permette di attendere fino a fine 2022. Per approfondimenti si veda anche circolare ADM prot. 201666\/RU del 2 dicembre 2019<br \/>\n<\/span><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal cartaceo al digitale: storia e destino del Documento Amministrativo Unico Evoluzione verso la dematerializzazione: [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":175,"featured_media":1759,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false},"categories":[31],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1770"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/175"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1770"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1770\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1782,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1770\/revisions\/1782"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1759"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1770"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1770"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1770"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}