Glossario

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Nomenclatura combinata
È instaurata una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata» o in forma abbreviata « NC », che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità. La nomenclatura combinata consiste nella classificazione e identificazione delle merci oggetto di scambio internazionale.
O
P
Q
R
Regole di Classificazione
La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
1 . I titoli delle sezioni , dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e , occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note .
2 . a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato .
b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie . Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3 .
3 . Qualora per il dispositivo della regola 2) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi :
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa .
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione .
Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
5 . Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito :
a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all’insieme il suo carattere essenziale.
b) Con riserva delle disposizioni delle precedente regola 5 a) gli imballaggi (l) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte .
6 . La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, « mutatis mutandis », dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.
S
Sistema armonizzato
L’SA è una nomenclatura numerica polivalente internazionale che codifica, con un numero massimo di 6 cifre, 5.387 tipi di merci descritti in maniera chiara e uniforme.
Questo metodo si suddivide in XXI sezioni – 97 capitoli e 5.387 sotto voci a 6 cifre. Per organizzare la classificazione delle merci si inizia dai prodotti base (sezione I – animali vivi, sezione II – prodotti del regno vegetale) fino ai più sofisticati dell’attuale tecnologia (sezione XVI – macchinari, compresi computer e smartphone, ecc.).
T
Taric
La TARIC (tariffa integrata comunitaria) nazionale, è uno strumento d’informazione per gli operatori e gli uffici interessati agli scambi commerciali internazionali,
contenente la raccolta delle disposizioni, degli obblighi e delle fiscalità, cui sono assoggettate le merci all’introduzione sul territorio doganale della Comunità
(immissione in libera pratica o importazione nonché esportazione e scambi intracomunitari), della legislazione tariffaria e commerciale comunitaria e nazionale
U
V
W
X
Y
Z