{"id":1586,"date":"2023-05-29T10:55:14","date_gmt":"2023-05-29T08:55:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/?p=1586"},"modified":"2023-06-09T14:36:00","modified_gmt":"2023-06-09T12:36:00","slug":"itv-richiesta-rinnovo-diritti-ricorso-circolare-11-2023-adm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/itv-richiesta-rinnovo-diritti-ricorso-circolare-11-2023-adm\/","title":{"rendered":"ITV: richiesta, rinnovo e diritti di ricorso spiegati dalla circolare 11\/2023 di ADM"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;11 marzo 2023, l\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha emesso la circolare n. 11\/2023, riguardante l&#8217;Informazione Tariffaria Vincolante (ITV), <strong>un meccanismo cruciale nel sistema doganale<\/strong>. Esistente da oltre trent\u2019anni, l&#8217;ITV permette di determinare la corretta classificazione doganale delle merci, decisiva per stabilire l&#8217;origine, i dazi e altre misure relative agli scambi commerciali. Questo processo pu\u00f2 essere complesso e spesso genera incertezza.<\/p>\n<p>La circolare ha riassunto vari aspetti legati all&#8217;ITV, tra cui procedure di richiesta, rinnovo, diritti di ricorso, e la possibilit\u00e0 di utilizzare un &#8220;Periodo di Grazia&#8221; per un&#8217;ITV revocata. \u00c8 importante notare che nonostante la necessit\u00e0 di corretta classificazione, <strong>l&#8217;invio di una richiesta di ITV \u00e8 discrezionale per l&#8217;operatore economico<\/strong>.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo discute anche le condizioni per presentare una domanda di ITV e le opportunit\u00e0 che essa offre al titolare, nonch\u00e9 le difficolt\u00e0 incontrate <strong>quando un bene potrebbe rientrare in pi\u00f9 codici doganali<\/strong>. Si evidenzia come queste decisioni possono avere ripercussioni importanti per gli operatori economici, non solo dal punto di vista tariffario, ma anche commerciale ed economico.<\/p>\n<img width=\"800\" height=\"500\" src=\"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/NEO-blog-5-min.jpg\" class=\"attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image\" alt=\"ITV: richiesta, rinnovo e diritti di ricorso dalla circolare di ADM\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/NEO-blog-5-min.jpg 800w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/NEO-blog-5-min-300x188.jpg 300w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/NEO-blog-5-min-768x480.jpg 768w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/NEO-blog-5-min-600x375.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><br><br>\n<style>\n        .post-legend {\n            background: #FAFBFF;\n            margin-top: 20px;\n            margin-bottom: 20px;\n            width: 100%;\n            border: none;\n            border-radius: 20px;\n            padding: 40px;\n        }\n        .post-legend > a {\n            text-decoration: none;\n            text-shadow: none;\n            font-weight: 800;\n            line-height: 2em;\n            color: #363ad4;\n            position: relative;\n        }\n        .post-legend > a:hover {\n            color: #2c30af;\n            text-decoration: underline;\n        }\n        .post-legend > a:after {\n            content: url(https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/themes\/neo_adv\/img\/arrow-right.svg);\n            padding-left: 18px;\n        }\n    <\/style>\n    <div class=\"post-legend\">\n<a href=\"#il-processo\">Il processo di una ITV: origine, dazi e tutte le misure<\/a><br \/>\n<a href=\"#gli-aspetti\">Gli aspetti interessati dalla circolare dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli<\/a><br \/>\n<a href=\"#presentare-ricorso\">Presentare ricorso per una classificazione differente da quella proposta<\/a><br \/>\n<a href=\"#itv-revocata\">ITV Revocata o con validit\u00e0 cessata<\/a><br \/>\n<\/div>\n<p>Lo scorso 11 marzo l\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha diramato la circolare n. 11\/2023 con cui ha ritenuto necessario fare il punto della situazione a livello nazionale circa l\u2019istituto <a href=\"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/le-informazioni-tariffarie-vincolanti-itv\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">dell\u2019Informazione Tariffaria Vincolante (ITV)<\/a> presente nel nostro ordinamento dal oltre trent\u2019anni e normato da ultimo nel Codice Doganale dell\u2019Unione, Regolamento (UE) n. 2013\/952 del Consiglio (CDU) all\u2019art. 33 e ss. nonch\u00e9, per le rispettive competenze satelliti, dal (RD) Regolamento Delegato (UE) n. 2015\/2446 e dal (RE) Regolamento Esecutivo (UE) n. 2015\/2447 della Commissione.<\/p>\n<h2><a id=\"il-processo\"><\/a>Il processo di una ITV: origine, dazi e tutte le misure<\/h2>\n<p>La logica stante alla base dell\u2019ITV \u00e8 molto semplice: l\u2019origine della merce, i dazi cui \u00e8 sottoposta e tutte le altre misure stabilite da disposizioni specifiche dell\u2019Unione nel quadro degli scambi delle merci, sono definite in base a codice doganale assegnato alle merci a seguito di un processo di classificazione doganale.<\/p>\n<p>Tale processo di classificazione doganale \u2013 molto spesso \u2013 \u00e8 tanto cruciale quanto difficile, ambiguo, controintuitivo ed opinabile. In questo scenario d\u2019incertezza diffusa per un fattore cos\u00ec importante, l\u2019ITV entra in gioco come una sorta di interpello utile a dirimere ogni possibile questione per determinare quale sia il codice doganale\u00a0<em>corretto<\/em>\u00a0da attribuire ad un determinato tipo di merce.<\/p>\n<h2><a id=\"gli-aspetti\"><\/a>Gli aspetti interessati dalla circolare dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli<\/h2>\n<p>Nel richiamare gli\u00a0<em>Orientamenti amministrativi sul processo di rilascio delle informazioni tariffarie vincolanti<\/em>\u00a0ADM ha inteso riepilogare diversi e molteplici aspetti connessi all\u2019ITV fra cui citiamo, in particolare, il procedimento di richiesta e rilascio, i termini e le condizioni per il rinnovo, le facolt\u00e0 di esercitare il diritto di ricorso o il diritto ad essere sentiti in caso di decisione sfavorevole, la possibilit\u00e0 di godere un uso esteso anche detto \u201cPeriodo di Grazia\u201d che consente, anche se per un periodo limitato, l\u2019ultrattivit\u00e0 per una ITV oggetto di revoca.<\/p>\n<p>Non ritengo utile soffermarmi soltanto su questi aspetti, dettagliatamente ricompresi nel contenuto della circolare e delle norme cui la stessa fa riferimento, ma desidero piuttosto cogliere l\u2019occasione per riflettere anche sulle condizioni poste dal legislatore al fine di poter presentare una domanda di ITV e sulle opportunit\u00e0 che, una volta ottenuta, l\u2019ITV porta al titolare.<\/p>\n<p>Come spiegato, per quanto l\u2019impianto normativo di cui al Regolamento (CE) 1987\/2658 che consente la classificazione doganale delle merci, sia stato concepito per identificare un codice doganale e uno soltanto per ogni bene scambiabile, \u00e8 risaputo che <strong>la materia diventa spesso estremamente dibattuta quando un bene \u00e8 suscettibile d\u2019essere validamente classificato in due o pi\u00f9 codici<\/strong>. Ciononostante, se determinare la classificazione doganale di un bene ad un codice doganale rappresenta un obbligo, la presentazione della domanda di ITV rimane una facolt\u00e0 dell\u2019operatore economico.<\/p>\n<p>A seguire si potranno dunque rilevare degli indicatori per meglio comprendere quando l\u2019opportunit\u00e0 della presentazione di una domanda di ITV dovrebbe essere sempre colta e quando, invece, l\u2019operatore economico dovrebbe preferibilmente rinunciarvi.<\/p>\n<h3>Il diritto ad essere ascoltati<\/h3>\n<p>Va innanzitutto chiarito che, cos\u00ec com\u2019\u00e8 inteso ad oggi, il diritto ad essere ascoltati, previsto dall\u2019art. 22, paragrafo 6) del CDU, si esercita nelle situazioni in cui le autorit\u00e0 doganali intendono prendere una decisione che penalizzerebbe la persona cui \u00e8 destinata. In tali casi, <strong>le autorit\u00e0 doganali sono tenute a comunicare al destinatario le motivazioni su cui intendono basare la loro decisione<\/strong> e al destinatario \u00e8 data la possibilit\u00e0 di esprimere il proprio punto di vista. Ai sensi dell\u2019articolo 8 RD, il richiedente potr\u00e0 esprimere il proprio punto di vista entro un periodo di 30 giorni dalla data in cui riceve la comunicazione o si ritiene l\u2019abbia ricevuta.<\/p>\n<p>Attualmente, tale fattispecie viene realizzata, su iniziativa dell\u2019Autorit\u00e0 doganale, <strong>avviando la procedura in maniera informatica<\/strong> direttamente nel Portale dedicato alle ITV. Segnatamente, tra le citate\u00a0<em>situazioni potenzialmente sfavorevoli<\/em>\u00a0al richiedente, vi \u00e8, ad esempio la decisione dell\u2019autorit\u00e0 doganale di <strong>non rilasciare una decisione ITV, di revocarla o di annullarla<\/strong>.<\/p>\n<h2><a id=\"presentare-ricorso\"><\/a>Presentare ricorso per una classificazione differente da quella proposta<\/h2>\n<p>Tuttavia, per testuale pronuncia di Agenzia Dogane e Monopoli\u00a0<em>la classificazione della merce non \u00e8 mai considerata \u201cfavorevole o sfavorevole\u201d, ma \u00e8 caratterizzata da oggettivit\u00e0<\/em>. Pertanto, nei casi in cui, anche in base alle informazioni fornite dal richiedente nel formulario di domanda o nelle ulteriori informazioni fornite nel corso dell\u2019istruttoria, l\u2019autorit\u00e0 doganale classifichi le merci in una voce doganale differente da quella proposta dall\u2019operatore, il destinatario della decisione non ha il diritto di essere sentito ai sensi del citato articolo 22, paragrafo 6, lettera a), del CDU, ma gli <strong>rimane il solo diritto di presentare ricorso in Commissione Tributaria<\/strong>.<\/p>\n<p>Se tale previsione normativa poteva essere razionalmente condivisibile fino a quando \u2013 prima del 1\u00b0 maggio 2016 nella vigenza del Codice Doganale Comunitario di cui al Regolamento (CE) 1992\/2913 abrogato dall\u2019attuale CDU \u2013 le ITV erano vincolanti solo per l\u2019Amministrazione e non vincolavano il richiedente ad assoggettarsi al codice stabilito d\u2019Ufficio, altrettanto non si pu\u00f2 serenamente affermare dal momento che, con il nuovo testo normativo, la Decisione \u00e8 divenuta vincolante anche per il richiedente.<\/p>\n<p>\u00c8 evidente, infatti, <strong>come questo abbia delle ripercussioni immediate e potenzialmente sfavorevoli sull\u2019attivit\u00e0 dell\u2019operatore economico<\/strong>; ripercussioni che sono di fatto ineluttabili nel breve e medio periodo: i tempi legati al ricorso in Commissione Tributaria sono purtroppo molto lunghi oltre che estremamente dispendiosi per l\u2019operatore economico.<\/p>\n<p>Inoltre, nella\u00a0<em>ratio legis<\/em>\u00a0rinvenibile nei considerando 26 e 27 premessi al CDU appare evidente come il diritto ad essere sentiti \u2013 frutto del procedimento C-349\/07 della CGUE, c.d. Sentenza Soprop\u00e9 \u2013 debba essere esercitabile da ogni persona\u00a0<em>oltre al diritto di proporre ricorso<\/em>\u00a0e\u00a0<em>prima che sia adottata una decisione che possa nuocerle.<\/em><\/p>\n<p>Ragion per cui, a ben vedere, le Autorit\u00e0 Doganali dovrebbero sempre informare il richiedente qualora intendessero emettere una ITV con parere difforme rispetto a quello proposto dal richiedente, cos\u00ec da dargli modo di <strong>esperire il proprio diritto ad essere sentito<\/strong>, prima che la Decisione venga adottata e diventi per lui cogente. Giacch\u00e9 questo non avviene, risulta che una Decisione diversa da quella auspicata, potrebbe avere ripercussioni gravissime su traffici gi\u00e0 in essere, non solo in termini tariffari, ma anche commerciali ed economici qualora il parere incida, ad esempio, sull\u2019origine di un prodotto.<\/p>\n<p>Alla stessa stregua, ulteriori riflessioni vengono spontanee quando \u00e8 necessario conciliare l\u2019asserita (e scientificamente indubbia) oggettivit\u00e0 della <a href=\"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/la-classificazione-doganale-delle-merci\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">classificazione doganale<\/a>, con la necessit\u00e0 di indicare nella domanda il regime per cui questa viene presentata o se vi sono procedimenti giuridici o amministrativi pendenti o emessi che attengono in qualche modo alla classificazione delle merci.<\/p>\n<h3>Shopping di ITV e decisioni divergenti<\/h3>\n<p>Elementi che, risulta sin troppo evidente, <strong>portano a condizionare il risultato dell\u2019analisi da parte della Pubblica Amministrazione<\/strong>. Gli effetti poi non si esauriscono ad un mero ambito nazionale, ma trovano sfogo anche a livello unionale dove si cerca di contrastare i c.d. fenomeni di\u00a0<em>shopping di ITV\u00a0<\/em>(la presentazione di pi\u00f9 istanze di ITV che riguardano uno stesso prodotto da parte di uno stesso soggetto presso pi\u00f9 Stati membri) e<em>\u00a0delle ITV divergenti<\/em>\u00a0(l\u2019emissione ITV da parte di diverse autorit\u00e0 di diversi stati membri che indicano codici diversi per prodotti del tutto analoghi se non addirittura identici).<\/p>\n<p>Se da un lato la classificazione doganale di un bene dovrebbe essere scevra da qualsiasi ripercussione effettiva o potenziale che questa porta con s\u00e9,\u00a0<em>de facto\u00a0<\/em>le implicazioni connesse sono talmente tante e cos\u00ec incidenti che \u00e8 inevitabile preoccuparsi del loro potenziale effetto contaminante.<\/p>\n<p>Per contro, nell\u2019andare a evidenziare le virt\u00f9 che connotano l\u2019Istituto in esame, il titolare di un ITV ha la possibilit\u00e0 di <strong>realizzare operazioni di business con la certezza del diritto che deriva dalla titolarit\u00e0 dell\u2019Informazione stessa<\/strong>.<\/p>\n<p>Certezza che pu\u00f2 far valere oltre i confini nazionali, su tutto il territorio doganale dell\u2019Unione Europea sia con riferimento alle considerazioni di natura tributaria come dazi ed altre misure di effetto equivalente, origine preferenziale delle merci, determinazione oggettiva ai fini IVA; sia in ambiti extratributari come la stampigliatura dell\u2019origine commerciale sul prodotto, l\u2019applicazione in ambito chimico, gli adempimenti sanitari, ecc.<\/p>\n<h2><a id=\"itv-revocata\"><\/a>ITV Revocata o con validit\u00e0 cessata<\/h2>\n<p>La stessa certezza testimonia inoltre il\u00a0<em>legittimo affidamento<\/em>\u00a0con cui l\u2019operatore economico ha investito le proprie risorse nell\u2019attivit\u00e0 e che, qualora effettivamente posta in essere a seguito del rilascio dell\u2019ITV, lo tutela con la possibilit\u00e0 \u2013 previo ottenimento di apposita autorizzazione \u2013 di giovare delle previsioni contenute nel parere per lui vincolante, ancorch\u00e9 revocato o con validit\u00e0 cessata, secondo le condizioni previste dall\u2019utilizzo esteso nel\u00a0<em>periodo di grazia\u00a0<\/em>di massimo sei mesi come sancito all\u2019articolo 34, paragrafo 9 del CDU<\/p>\n<p>L\u2019altra faccia della medaglia ci rappresenta quindi uno strumento molto potente da usare con oculatezza e attenzione, ma non con troppa parsimonia per timore degli aspetti negativi di questa tipica \u201carma a doppio taglio\u201d. <strong>Un parere di classificazione doganale scritto e firmato<\/strong> <strong>da un doganalista iscritto all\u2019albo<\/strong>, professionista formato e titolato di indubbia competenza, \u00e8 senza meno un elemento che in ogni azienda non dovrebbe mai mancare per beni la cui classificazione doganale \u00e8 di cruciale importanza. <strong>Un ITV che avvalli o smentisca tale parere rappresenta una garanzia cui forse, fatte le debite considerazioni, non si dovrebbe mai rinunciare<\/strong>.<\/p>\n<p>Anche in questo l\u2019Italia si dimostra purtroppo ancora una volta molto indietro rispetto alle altre potenze europee, in modo analogo ma ancor pi\u00f9 rilevante per quanto accade con il numero di soggetti in possesso di autorizzazione AEO. Guardando agli altri stati membri risulta infatti che nel 2022 <strong>le autorit\u00e0 doganali italiane hanno rilasciato solamente 570 ITV<\/strong> contro le 1.126 rilasciate dalla Spagna, le 6.859 rilasciate dalla Francia, o addirittura le 21.740 rilasciate dalla Germania.<\/p>\n<p>Numeri che fanno impallidire l\u2019operato nazionale e sui quali dovremmo essere tutti chiamati a interrogarci per meglio comprendere quali sono i margini di miglioramento del comparto doganale ed investire le risorse necessarie per mettere in atto le misure utili a crescere.<\/p>\n<div class=\"neo-bg-blue my-5\" style=\"width: calc(100vw); margin-left: calc(-50vw + 50%);\">\n                    <div class=\"container\">\n                        <div class=\"row justify-content-center\">\n                            <div class=\"col-12 col-md-8 py-5\">\n                                <h5 class=\"neo-subtitle text-white\">Grazie a NE-O non dovrai pi\u00f9 preoccuparti di tutte le legislazioni in vigore in ogni Paese: lo faremo noi per te!<\/h5>\n                                <p style=\"color: #c4d6e8\">Ottenere velocemente un codice doganale preciso e corretto ti far\u00e0 risparmiare tempo e risorse. 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