{"id":1646,"date":"2023-07-31T11:10:23","date_gmt":"2023-07-31T09:10:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/?p=1646"},"modified":"2023-07-31T11:11:17","modified_gmt":"2023-07-31T09:11:17","slug":"articolo-303-tuld-ddl-riforma-fiscale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/articolo-303-tuld-ddl-riforma-fiscale\/","title":{"rendered":"Articolo 303 TULD nel mirino del Ddl per la riforma Fiscale"},"content":{"rendered":"<p>La <strong>riforma fiscale 2023<\/strong> potrebbe segnare la fine dell\u2019attuale versione del tanto dibattuto e contestato articolo 303 del D.P.R. 43\/1973 (Testo Unico Leggi Doganali, in sigla anche detto TULD) che determina le sanzioni dovute in caso di constatazione su accertamento d\u2019iniziativa delle autorit\u00e0 doganali per differenze relative alla qualit\u00e0, alla quantit\u00e0 ed al valore delle merci\u00a0 destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana, rispetto a quanto indicato nella dichiarazione doganale.<\/p>\n<img width=\"800\" height=\"500\" src=\"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/NEO-blog-11-min.jpg\" class=\"attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/NEO-blog-11-min.jpg 800w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/NEO-blog-11-min-300x188.jpg 300w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/NEO-blog-11-min-768x480.jpg 768w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/NEO-blog-11-min-600x375.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><br><br>\n<style>\n        .post-legend {\n            background: #FAFBFF;\n            margin-top: 20px;\n            margin-bottom: 20px;\n            width: 100%;\n            border: none;\n            border-radius: 20px;\n            padding: 40px;\n        }\n        .post-legend > a {\n            text-decoration: none;\n            text-shadow: none;\n            font-weight: 800;\n            line-height: 2em;\n            color: #363ad4;\n            position: relative;\n        }\n        .post-legend > a:hover {\n            color: #2c30af;\n            text-decoration: underline;\n        }\n        .post-legend > a:after {\n            content: url(https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/themes\/neo_adv\/img\/arrow-right.svg);\n            padding-left: 18px;\n        }\n    <\/style>\n    <div class=\"post-legend\">\n<a href=\"#cosa\">Cosa prevedeva l&#8217;Articolo 303?<\/a><br \/>\n<a href=\"#modifiche\">Le modifiche del 29 Aprile 2021<\/a><br \/>\n<a href=\"#riforma\">Riforma fiscale 2023<\/a><br \/>\n<a href=\"#principio\">Il principio del mercato europeo<\/a><br \/>\n<\/div>\n<h2><a id=\"cosa\"><\/a>Cosa prevedeva l&#8217;Articolo 303?<\/h2>\n<p>Fino al 28 aprile 2012, il terzo comma dell\u2019articolo 303 del TULD prevedeva che, qualora i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l\u2019accertamento fossero stati maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza superava il cinque per cento, l\u2019ammenda era applicata in misura non minore dell\u2019intero ammontare della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa.<\/p>\n<p>Lo stesso comma nel proseguo del testo prevedeva inoltre <strong>un\u2019attenuante per casi di errori evidentemente commessi in buona fede<\/strong> e segnatamente prescriveva che, qualora il dichiarante avesse fornito tutti gli elementi necessari per l\u2019accertamento, se la differenza tributaria accertata dipendeva da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione ovvero da inesatta indicazione del valore, la sanzione amministrativa da applicare doveva essere <strong>non minore del decimo e non maggiore dell\u2019intero ammontare della differenza stessa<\/strong>.<\/p>\n<h3><a id=\"interpretazione\"><\/a>Interpretazione dell&#8217;approccio del legislatore nell&#8217;Articolo 303<\/h3>\n<p>Un approccio, quindi, tanto <strong>proporzionale quanto dissuasivo ed efficace<\/strong>, in linea con le indicazioni europee non ancora recepite nel Codice Doganale Comunitario allora vigente come da Regolamento (CE) 2913 del 1992 ma gi\u00e0 previste nella Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione Europea in ambito penale; indicazioni che, a partire dallo stesso anno, sono state inserite dal legislatore europeo nel testo di ogni nuova direttiva e regolamento.<\/p>\n<p>Da allora, il trinomio che prescrive come tutte le sanzioni della UE debbano essere\u00a0<em>effettive, proporzionate e dissuasive<\/em> \u00e8 stato diffusamente ripreso ed applicato in ogni contesto e ad oggi \u00e8 rinvenibile in oltre quattromila documenti di legislazione europea fra cui, in ambito doganale, hanno trovato menzione all\u2019art. 42 del Codice Doganale dell\u2019Unione di cui al regolamento (UE) n. 952\/2013 (CDU).<\/p>\n<h2><a id=\"modifiche\"><\/a>Le modifiche del 29 Aprile 2021<\/h2>\n<p>Malauguratamente, con Decreto-legge n. 16\/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.44\/2012 con l\u2019art. 11 comma 4 \u00e8 stata disposta la modifica a partire dal 29 aprile 2012 \u2013 tutt\u2019ora vigente \u2013 dell\u2019art. 303. Un testo normativo, quello varato dall\u2019allora governo Monti, sul quale sono stati spesi fiumi di inchiostro per argomentare, denunciare e dibattere sugli aspetti controversi e su come il nuovo testo fosse stato scritto con un elevata <strong>componente di ambiguit\u00e0 per molteplici aspetti<\/strong>, fatta eccezione per gli scaglioni sanzionatori di cui al comma 3 che furono da subito chiaramente valorizzati quanto evidentemente sproporzionati.<\/p>\n<h3><a id=\"sanzioni\"><\/a>Sanzioni amministrative che ne derivarono e ulteriori previsioni normative<\/h3>\n<p>L\u2019attuale comma 3 dell\u2019art. 303 del TULD prevede infatti che la sanzione amministrativa applicabile arrivi ad essere \u2013 lettera e) \u2013 per differenze pari o superiori a \u20ac4.000, un importo che va da un minimo di \u20ac30.000 a un massimo di dieci volte l\u2019importo dei diritti doganali. Laddove per\u00f2 la differenza dei diritti fosse inferiore di un solo centesimo di euro (\u20ac3.999,99) lo scaglione precedente \u2013 lettera d) \u2013 consentirebbe l\u2019applicazione di una sanzione anche dimezzata, che andrebbe da un minimo di \u20ac15.000 a un massimo di \u20ac30.000.<\/p>\n<p>Durante questi undici anni di vigenza il legislatore nazionale ha introdotto <strong>ulteriori previsioni normative utili ad inserire nuovi strumenti deflattivi<\/strong> come, ad esempio, il ravvedimento operoso in dogana (introdotto con la Legge n. 190\/14, articolo 1, comma 637, che ha modificato l\u2019articolo 13 del d.lgs. 472\/97) e numerose sono state le sentenze che hanno disapplicato la portata del comma 3 (C.T.P Genova n. 557\/2019) dichiarandone l\u2019incompatibilit\u00e0 in tema di proporzionalit\u00e0 con i principi dell\u2019Unione europea (Ordinanza Cassazione n. 14908\/2022), pronunce emesse anche sul solco di quanto determinato dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza Equoland (C\u2011272\/13).<\/p>\n<h2><a id=\"riforma\"><\/a>Riforma fiscale 2023: cosa prevede riguardo alle tematiche doganali?<\/h2>\n<p>Oggi, finalmente, grazie al disegno di legge delega al Governo per la riforma fiscale 2023, esiste una prospettiva di cambiamento e rinnovo del testo in vigore.<\/p>\n<p>Oltre ad alcune previsioni legate alla revisione della disciplina doganale, contenute all\u2019articolo 11, al successivo articolo 18 il Ddl \u00e8 infatti entrato nel merito delle sanzioni in dogana, prevedendo la necessit\u00e0, fra l\u2019altro, di <strong>riordinare la disciplina sanzionatoria del TULD <\/strong>contenuta nel Titolo VII (Violazioni Doganali) Capo II (Contravvenzioni ed illeciti amministrativi) prevedendo in caso di revisione, l\u2019introduzione di soglie di punibilit\u00e0, di sanzioni minime oppure di sanzioni fissate in misura proporzionale all\u2019ammontare del tributo evaso in relazione alla gravit\u00e0 della condotta.<\/p>\n<p>Passaggio questo, che richiama quanto appena ribadito dal testo in esame alla lettera precedente in materia di riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel Titolo VII, Capo I prevedendo <em>la<\/em>\u00a0<em>revisione delle sanzioni di natura amministrativa per adeguarle ai principi di effettivit\u00e0, proporzionalit\u00e0 e dissuasivit\u00e0 stabiliti dall\u2019articolo 42 del Codice Doganale dell\u2019Unione di cui al regolamento (UE) n. 952\/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, anche in conformit\u00e0 alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea;<\/em><\/p>\n<h2><a id=\"principio\"><\/a>Il principio del mercato europeo: ai singoli Stati la legislazione<\/h2>\n<p>Il forte auspicio che tale revisione sia evasa con ogni consentita urgenza sta nell\u2019importanza di comprendere che non si tratta di una mera necessit\u00e0 di giustezza della legge nazionale e dell\u2019adeguamento di questa a uno dei principi fondamentali dell\u2019Unione europea. Nel contesto si insinua infatti l\u2019annosa questione del <strong>mercato comune europeo<\/strong> che, se da un lato consente il diritto alla libera circolazione delle merci originarie degli Stati membri e delle merci provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri (come sancito all\u2019art 28 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione Europea), dall\u2019altro <strong>prevede che i quadri sanzionatori siano stabiliti ed applicati da previsioni normative emanate dai singoli Stati membri<\/strong>.<\/p>\n<p>Tale discrezionalit\u00e0 interpretativa ed applicativa ha dovuto subire diverse influenze dipese anche dall\u2019eterogeneit\u00e0 dei Paesi e delle culture unite sotto il cappello della UE, dando luogo a scenari sanzionatori molto diversi fra loro e differentemente impattanti sui mercati influenzando, inevitabilmente, anche l\u2019instradamento dei traffici a livello logistico.<\/p>\n<h3>Conclusioni<\/h3>\n<p>Un passo verso la giusta direzione, che potrebbe contribuire a riportare in Italia traffici persi ormai da anni: l\u2019aspetto legato alla distorsione dei traffici generato nel periodo di vigenza dell\u2019attuale art 303 de TULD \u00e8 stato ancora troppo poco approfondito e studiato, mentre dovrebbe essere tema importante da analizzare per riequilibrare i flussi logistici europei anche in funzione di norme sanzionatorie nazionali omogenee.<\/p>\n<div class=\"neo-bg-blue my-5\" style=\"width: calc(100vw); margin-left: calc(-50vw + 50%);\">\n                    <div class=\"container\">\n                        <div class=\"row justify-content-center\">\n                            <div class=\"col-12 col-md-8 py-5\">\n                                <h5 class=\"neo-subtitle text-white\">Grazie a NE-O non dovrai pi\u00f9 preoccuparti di tutte le legislazioni in vigore in ogni Paese: lo faremo noi per te!<\/h5>\n                                <p style=\"color: #c4d6e8\">Ottenere velocemente un codice doganale preciso e corretto ti far\u00e0 risparmiare tempo e risorse. 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