{"id":1667,"date":"2023-09-08T11:35:48","date_gmt":"2023-09-08T09:35:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/?p=1667"},"modified":"2023-09-08T11:35:48","modified_gmt":"2023-09-08T09:35:48","slug":"dichiarazione-conformita-merci-mercato-unione-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/dichiarazione-conformita-merci-mercato-unione-europea\/","title":{"rendered":"Dichiarazione UE di Conformit\u00e0: un passaporto per le merci immesse sul mercato dell\u2019Unione Europea"},"content":{"rendered":"<p>Con il suo contenuto la Dichiarazione di Conformit\u00e0 consente di individuare in maniera diretta i caratteri essenziali in tema di sicurezza del prodotto. La sua redazione deve necessariamente essere il frutto di un intero processo di analisi del prodotto.<\/p>\n<img width=\"800\" height=\"500\" src=\"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/NEO-blog-7-min.jpg\" class=\"attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image\" alt=\"Dichiarazione di Conformit\u00e0 UE (DoC)\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/NEO-blog-7-min.jpg 800w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/NEO-blog-7-min-300x188.jpg 300w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/NEO-blog-7-min-768x480.jpg 768w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/NEO-blog-7-min-600x375.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><br><br>\n<style>\n        .post-legend {\n            background: #FAFBFF;\n            margin-top: 20px;\n            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href=\"#regolamento-codice\">Contenuto della Dichiarazione di Conformit\u00e0<\/a><br \/>\n<a href=\"#contenuto\">A cosa serve la Dichiarazione di Conformit\u00e0?<\/a><br \/>\n<a href=\"#riepilogo\">Conclusioni<\/a><br \/>\n<\/div>\n<h2><b><a id=\"definizione\"><\/a>Definizione e importanza della Dichiarazione di Conformit\u00e0 UE (DoC)<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La Dichiarazione di Conformit\u00e0 UE (Declaration of Conformity, DoC) \u00e8 il documento attraverso il quale il <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">attesta che il proprio prodotto rispetta i requisiti sanciti da talune normative di sicurezza previste dall\u2019impianto normativo dell\u2019Unione Europea.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Una disciplina generica \u00e8 contenuta all\u2019interno della Decisione 2008\/768\/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che si occupa dell\u2019armonizzazione delle discipline inerenti alla commercializzazione dei prodotti nel territorio dell\u2019Unione, ma le disposizioni di carattere specifico sono contenute nelle singole Direttive e nei singoli Regolamenti la cui applicazione comporta l\u2019obbligo di emissione di questo documento.<\/span><\/p>\n<h3><b>Relazione con la sicurezza dei prodotti<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nell\u2019ambito del fascicolo tecnico di sicurezza la DoC \u00e8 uno dei documenti pi\u00f9 importanti poich\u00e9 identifica in maniera immediata il soggetto responsabile di <\/span><b>garantire che il prodotto sia sicuro<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, l\u2019eventuale rappresentate nella UE di un <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">extra-unionale, quali sono le norme tecniche direttamente applicabili per quel particolare prodotto, quali sono stati i metodi utilizzati dal <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">per la valutazione della conformit\u00e0 e se per tale valutazione \u00e8 stato coinvolto un Organismo Notificato (<\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Notified Body<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">).\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In alcuni casi, a seconda della disciplina prevista per determinate tipologie di prodotto, la dichiarazione di conformit\u00e0 permette di <\/span><b>estrapolare informazioni supplementari<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> (per esempio la classe o la categoria di rischio) che consentono una pi\u00f9 rapida e accurata attivit\u00e0 di vigilanza da parte delle autorit\u00e0 competenti.\u00a0<\/span><\/p>\n<h2><b><a id=\"giuridica\"><\/a>Base giuridica e normativa<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La Dichiarazione di Conformit\u00e0 deve essere redatta nella lingua, o nelle lingue, richieste nello Stato Membro nel quale il prodotto \u00e8 destinato a essere immesso in commercio o a disposizione e deve essere conservata, insieme al resto della documentazione tecnica che compone il fascicolo di sicurezza del prodotto, <\/span><b>per un periodo di dieci anni dalla data di immissione del bene sul mercato<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<h3><b>Chi deve emettere la Dichiarazione di Conformit\u00e0?<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La Dichiarazione di Conformit\u00e0 \u00e8 emessa e firmata dal <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">del prodotto. L\u2019individuazione del soggetto responsabile <\/span><b>purtroppo non \u00e8 sempre cos\u00ec semplice<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: si tratta infatti di stabilire chi sia il <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">in termini di normativa di sicurezza applicabile al prodotto e spesso questo soggetto pu\u00f2 non coincidere con il soggetto che ha materialmente fabbricato il prodotto.\u00a0<\/span><\/p>\n<h3><b>Riferimenti alle singole Direttive e Regolamenti UE<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Un primo ausilio per la risoluzione di questo problema \u00e8 contenuto all\u2019interno delle definizioni di cui all\u2019Allegato I, Capo R1, articolo R1, della Decisione 2008\/768\/CEE che identifica come <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201c<\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sulla scia di questa definizione sono costruite poi le definizioni di <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">nelle normative di sicurezza per specifiche tipologie di prodotto. A titolo di esempio possiamo considerare la definizione di <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">contenuta nell\u2019articolo 2, punto 30, del <\/span><b>Regolamento (UE) 2017\/745<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> che si occupa della disciplina inerente ai dispositivi medici: <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cla persona fisica o giuridica che fabbrica o rimette a nuovo un dispositivo oppure lo fa progettare, fabbricare o rimettere a nuovo, e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio commerciale<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201d.<\/span><\/p>\n<h2><b><a id=\"responsabile\"><\/a>DoC e fascicolo tecnico di sicurezza: identificazione del soggetto responsabile<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00c8 dunque opportuno prestare particolare attenzione a stabilire su chi ricada l\u2019onere di redazione della dichiarazione di conformit\u00e0: se un\u2019azienda residente nell\u2019Unione ha acquistato un prodotto al fine di immetterlo in commercio (o se lo ha importato da territori extra UE), potrebbe essere considerata <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">in termini di normativa di sicurezza <\/span><b>qualora sul packaging del prodotto figurasse il suo marchio commerciale<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> senza che compaia il nome del <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">materiale del bene.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A questo punto l\u2019azienda diventerebbe <\/span><b>titolare dell\u2019obbligo di emissione della DoC<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> e dovrebbe certificare, sotto la propria esclusiva responsabilit\u00e0, la conformit\u00e0 del prodotto alle normative di sicurezza che per esso si rendono applicabili. Per assumersi una tale responsabilit\u00e0 questa azienda deve premurarsi di avere quanto meno ottenuto da chi ha fabbricato il bene il fascicolo tecnico di sicurezza del prodotto e procedere a uno studio approfondito sulla sua completezza conducendo, ove necessario, una nuova analisi dei rischi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In caso di lacune, oppure a seguito dell\u2019individuazione di particolari rischi che per gravit\u00e0 o frequenza sono in grado di incidere negativamente sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto, sarebbe necessario inoltre mettere in atto le opportune <\/span><b>azioni correttive<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> (per esempio, esecuzione di nuovi test per la verifica della conformit\u00e0 del prodotto a particolari standard tecnici).<\/span><\/p>\n<h2><b><a id=\"contenuto\"><\/a>Qual \u00e8 il contenuto della Dichiarazione di Conformit\u00e0?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Anche in merito al contenuto della dichiarazione, possiamo in prima istanza fare riferimento a quanto contenuto nella <\/span><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX%3A32008D0768\"><span style=\"font-weight: 400;\">Decisione 2008\/768\/CE<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">. L\u2019Allegato III della decisione riporta i punti essenziali che devono necessariamente comporre il documento. Prima di approfondire vale la pena di ricordare che, anche in questo caso, <\/span><b>dei modelli ad hoc per la redazione della Dichiarazione di Conformit\u00e0 sono contenuti nelle singole normative di sicurezza<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> che ne prevedono la redazione.<\/span><\/p>\n<h3><b>Descrizione e riferimenti specifici punto per punto<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Esempio di Dichiarazione di Conformit\u00e0 UE, punto per pento.<\/span><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">1. N. xxxxxx (identificazione unica del prodotto);<\/span><\/i><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">2. Nome e indirizzo del Fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;<\/span><\/i><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">3. La presente dichiarazione di conformit\u00e0 \u00e8 rilasciata sotto la responsabilit\u00e0 esclusiva del Fabbricante (o dell\u2019installatore);\u201d<\/span><\/i><i><\/i><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I primi 3 punti della dichiarazione prevedono <\/span><b>l\u2019attribuzione di un numero univoco al documento<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> e il riconoscimento del soggetto <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">(in termini di normativa di sicurezza) del prodotto che si assume (punto 3) la responsabilit\u00e0 esclusiva dell\u2019attestazione della conformit\u00e0.\u00a0<\/span><\/p>\n<h3><b>Descrizione del prodotto: cos\u2019\u00e8, cosa fa e come rintracciarlo<\/b><\/h3>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">4. \u201cOggetto della dichiarazione (identificazione di prodotto che ne consenta la rintracciabilit\u00e0. Essa pu\u00f2 comprendere una fotografia laddove opportuno);\u201d<\/span><\/i><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al punto 4 della dichiarazione viene identificato il prodotto. Questo punto deve essere <\/span><b>compilato nella maniera pi\u00f9 puntuale possibile<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> indicando una descrizione del prodotto (cos\u2019\u00e8), la sua destinazione d\u2019uso (cosa fa) e gli altri elementi che ne consentano una rintracciabilit\u00e0 univoca (per esempio, il codice prodotto). La descrizione pu\u00f2 essere integrata con una o pi\u00f9 immagini del prodotto ove questo renda pi\u00f9 agevole identificazione.<\/span><\/p>\n<h3><b>Requisiti essenziali di sicurezza (RES)\u00a0<\/b><\/h3>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">5. \u201cL\u2019oggetto della dichiarazione di cui sopra \u00e8 conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione;<\/span><\/i><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle specifiche in relazione alle quali \u00e8 dichiarata la conformit\u00e0;\u201d<\/span><\/i><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I punti 5 e 6 stabiliscono invece <\/span><b>quali sono le normative di sicurezza applicabili e quali norme tecniche sono state utilizzate<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> per verificare la conformit\u00e0 ai requisiti essenziali di sicurezza (ma non solo) previsti da tali normative.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Poich\u00e9 infatti la tecnologia \u00e8 in continua evoluzione, e per garantire standard di sicurezza elevati si renderebbero opportuni continui interventi legislativi atti a mantenere aggiornate le normative di riferimento, con l\u2019avvento del c.d. <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">nuovo approccio<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> il legislatore ha optato per sancire attraverso un atto normativo (solitamente una direttiva o un regolamento) i requisiti essenziali di sicurezza (RES) di determinate tipologie di prodotto demandando poi a norme tecniche, emanate da <\/span><b>organismi di normazione europei<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> (per esempio CEN, CEI, CENELEC) e armonizzate su tutto il mercato dell\u2019Unione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE, le specifiche tecniche idonee a garantire presunzione di conformit\u00e0 a detti RES.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il ricorso alle <\/span><b>norme tecniche armonizzate per la presunzione di conformit\u00e0<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00e8 facoltativo ma, nel caso in cui non intenda utilizzarle, il <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">dovr\u00e0 riportare quali sono le specifiche tecniche in virt\u00f9 delle quali viene attestata la conformit\u00e0 del prodotto. Sul <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">graver\u00e0 quindi l\u2019onere della prova della presunta conformit\u00e0 del prodotto.<\/span><\/p>\n<h3><b>Ruolo degli Organismi Notificati<\/b><\/h3>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">7. \u201cSe del caso, l\u2019organismo notificato \u2026: (denominazione, numero)\u2026 ha effettuato (descrizione dell\u2019intervento)\u2026 e rilasciato il certificato;\u201d<\/span><\/i><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In alcuni casi la valutazione della conformit\u00e0 richiede <\/span><b>l\u2019intervento di un terzo soggetto che, in qualit\u00e0 di ente designato da uno Stato Membro<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> (l\u2019Unione Europea tiene costantemente aggiornato il database, suddiviso per normativa, degli enti abilitati a questo ruolo), \u00e8 incaricato di rilasciare un parere sull\u2019idoneit\u00e0 del prodotto a garantire il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza previsti da una determinata normativa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se una parte della valutazione della conformit\u00e0 \u00e8 affidata a uno di questi soggetti, denominati Organismi Notificati (<\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Notify Body<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">), il <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">dovr\u00e0 riportare gli estremi dell\u2019ente e dei certificati emessi al punto 7 della Dichiarazione di Conformit\u00e0.<\/span><\/p>\n<h3><b>Informazioni supplementari: altre voci per la sicurezza<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">8. \u201cInformazioni supplementari\u201d<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019ultimo punto della Dichiarazione di Conformit\u00e0 \u00e8 dedicato alle eventuali informazioni supplementari che il <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">pu\u00f2 fornire e che riguardano, per esempio, le ulteriori indagini effettuate sul prodotto a copertura di eventuali rischi degni di attenzione emersi in fase di analisi o altre informazioni inerenti ai processi di valutazione della sicurezza del prodotto.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Come ogni dichiarazione, anche questo documento, <\/span><b>deve essere datato e firmato<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">. Sar\u00e0 necessario specificare nome, cognome e funzione in azienda del soggetto che firma in nome e per conto del soggetto giuridico che figura come fabbricante.<\/span><\/p>\n<h3><b>Elementi aggiuntivi per categorie specifiche (dispositivi medici)<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Come anticipato in precedenza, alcune normative possono prevedere degli <\/span><b>elementi aggiuntivi nei propri modelli di Dichiarazione di Conformit\u00e0<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per esempio, il <\/span><a href=\"https:\/\/www.salute.gov.it\/portale\/news\/p3_2_1_1_1.jsp?menu=notizie&amp;id=5499#:~:text=Dal%2026%20maggio%202021%20%C3%A8,un%20elevato%20livello%20di%20sicurezza.\"><span style=\"font-weight: 400;\">Regolamento (UE) 2017\/745<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> relativo ai dispositivi medici prevede che siano indicati l\u2019UDI-DI del dispositivo (identificativo unico previsto per i dispositivi medici) e la sua classe di rischio (il Regolamento prevede la suddivisione dei dispositivi medici in quattro classi: I, IIa, IIb e III); la Direttiva 2014\/53\/UE, relativa alle apparecchiature radio, prevede invece che siano indicati gli eventuali accessori, compreso il software, che consentono all\u2019apparecchiatura di funzionare come previsto.<\/span><\/p>\n<h2><b><a id=\"scopo\"><\/a>A cosa serve la Dichiarazione di Conformit\u00e0?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dall\u2019analisi del contenuto della Dichiarazione di Conformit\u00e0 appare chiara l\u2019importanza che riveste nel processo di valutazione e attestazione della conformit\u00e0 di un prodotto alle normative di sicurezza specifiche ai quali questo \u00e8 soggetto.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La dichiarazione si inquadra come <\/span><b>un vero e proprio passaporto del prodotto e deve essere esibita alle autorit\u00e0<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> che possono farne richiesta sia all\u2019atto dell\u2019importazione sia in un secondo momento quando il bene \u00e8 gi\u00e0 stato immesso sul mercato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In Italia, le autorit\u00e0 competenti a vigilare sulla sicurezza dei prodotti sono per lo pi\u00f9 <\/span><b>l\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> quale autorit\u00e0 preposta al controllo alle frontiere che fa riferimento al <\/span><b>Ministero dello Sviluppo Economico<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> quale Ufficio Unico di Collegamento con gli altri Ministeri ai sensi del recente D.lgs. 12 ottobre 2022, n. 157 che ha determinato l\u2019adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019\/1020 del Parlamento europeo\u00a0 e\u00a0 del\u00a0 Consiglio, del 20 giugno 2019 per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato.\u00a0<\/span><\/p>\n<h3><b>Il ruolo della Dichiarazione di Conformit\u00e0 come &#8220;passaporto del prodotto&#8221;<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019esame della Dichiarazione di Conformit\u00e0 <\/span><b>permette di avere un quadro completo sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto e sui metodi utilizzati per la valutazione della conformit\u00e0<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">. Sulla base di questa analisi le autorit\u00e0 procederanno con eventuali ulteriori controlli atti a garantire che il prodotto che sar\u00e0 (o \u00e8 gi\u00e0 stato) immesso sul mercato non sia, anche solo potenzialmente, in grado di recare danno alle persone o all\u2019ambiente.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Questi controlli si tradurranno anzitutto nella <\/span><b>richiesta di presentazione della documentazione tecnica contenente le analisi e gli altri studi effettuati sul prodotto<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> (e\/o sui processi produttivi). In caso di fondati dubbi sull\u2019idoneit\u00e0 del prodotto a rispettare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legge, le autorit\u00e0 possono optare per il campionamento della merce con conseguente invio a laboratorio per verificare che i prodotti prelevati siano effettivamente conformi a quanto dichiarato dal <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">nella Dichiarazione di Conformit\u00e0.\u00a0<\/span><\/p>\n<h3><b>L&#8217;importanza per le autorit\u00e0 di vigilanza e importazione<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se a seguito dei controlli effettuati dovessero emergere difformit\u00e0 rispetto a quanto attestato nella Dichiarazione di Conformit\u00e0, le autorit\u00e0 potranno intraprendere<\/span><b> azioni che vanno dal ritiro della merce dal mercato<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> (o divieto di immissione sul mercato qualora il controllo fosse avvenuto in una fase preliminare) <\/span><b>all\u2019applicazione di sanzioni amministrative e penali<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> nei confronti del <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">del prodotto o, se il <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">non \u00e8 residente nel territorio dell\u2019Unione Europea, nei confronti del suo rappresentante autorizzato, dell\u2019importatore delle merci, oppure nei confronti del fornitore dei servizi di logistica se l\u2019importatore \u00e8 un consumatore finale.<\/span><\/p>\n<h2><b><a id=\"riepilogo\"><\/a>Conclusioni sulla Dichiarazione di Conformit\u00e0<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dovrebbe dunque essere chiaro perch\u00e9 la redazione della Dichiarazione di Conformit\u00e0 non sia un\u2019attivit\u00e0 da svolgere a cuor leggero ma piuttosto <\/span><b>il risultato di un intero processo di valutazione delle caratteristiche di sicurezza del prodotto e della sua idoneit\u00e0<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> a conformarsi a quanto stabilito dalle normative in tema di sicurezza.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00c8 importante che chi fabbrica un prodotto, o chi semplicemente ha intenzione di immetterlo sul mercato, proceda anzitutto a effettuare un\u2019analisi dettagliata dei rischi che possono scaturire dal suo utilizzo (o anche dalla sua conservazione) e a <\/span><b>delineare il contesto normativo all\u2019interno del quale questo prodotto si inserisce<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> e quindi proceda a effettuare tutte le analisi e ad azionare tutti i processi al fine di poter presupporre che il prodotto sia conforme ai requisiti essenziali previsti dalla legge.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Solo a quel punto il soggetto designato come <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fabbricante <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">in termini di sicurezza del prodotto potr\u00e0 procedere alla stesura della Dichiarazione di Conformit\u00e0.<\/span><\/p>\n<div class=\"neo-bg-blue my-5\" style=\"width: calc(100vw); margin-left: calc(-50vw + 50%);\">\n                    <div class=\"container\">\n                        <div class=\"row justify-content-center\">\n                            <div class=\"col-12 col-md-8 py-5\">\n                                <h5 class=\"neo-subtitle text-white\">Grazie a NE-O non dovrai pi\u00f9 preoccuparti di tutte le legislazioni in vigore in ogni Paese: lo faremo noi per te!<\/h5>\n                                <p style=\"color: #c4d6e8\">Ottenere velocemente un codice doganale preciso e corretto ti far\u00e0 risparmiare tempo e risorse. 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