{"id":1719,"date":"2023-12-12T17:38:03","date_gmt":"2023-12-12T16:38:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/?p=1719"},"modified":"2023-12-12T17:38:03","modified_gmt":"2023-12-12T16:38:03","slug":"il-certificato-di-circolazione-eur-1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/il-certificato-di-circolazione-eur-1\/","title":{"rendered":"Il certificato di circolazione EUR. 1"},"content":{"rendered":"<img width=\"800\" height=\"500\" src=\"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Certificato_Circolazione_EUR1_min.jpg\" class=\"attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Certificato_Circolazione_EUR1_min.jpg 800w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Certificato_Circolazione_EUR1_min-300x188.jpg 300w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Certificato_Circolazione_EUR1_min-768x480.jpg 768w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Certificato_Circolazione_EUR1_min-600x375.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><br><br>\n<p>Per poter beneficiare di una <strong>preferenza tariffaria<\/strong> nel quadro degli accordi conclusi dall\u2019Unione europea con alcuni Paesi terzi \u00e8 necessario <strong>provare l\u2019origine doganale<\/strong> delle merci con uno dei seguenti documenti:<\/p>\n<ul>\n<li>Un certificato di circolazione EUR. 1 o EUR-MED (per spedizioni il cui valore supera i 6.000,00 \u20ac);<\/li>\n<li>Una dichiarazione su fattura rilasciata dall\u2019esportatore (per spedizioni il cui valore non superi i 6.000,00 \u20ac);<\/li>\n<li>Una dichiarazione su fattura rilasciata dall\u2019esportatore \u201cautorizzato\u201d (senza limiti di valore della spedizione);<\/li>\n<li>Una dichiarazione su fattura rilasciata dall\u2019esportatore \u201cregistrato\u201d (senza limiti di valore della spedizione).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sar\u00e0 lo specifico accordo di libero scambio ad indicare le possibili prove di origine preferenziale da produrre, nonch\u00e9 a disciplinare la corretta predisposizione delle stesse. La scelta del legislatore unionale si \u00e8 indirizzata negli ultimi anni verso un sistema di prove dell\u2019origine fondato sull\u2019autodichiarazione resa dall\u2019esportatore. Infatti il certificato EUR. 1, a partire dall\u2019accordo UE-Corea del Sud, \u00e8 stato definitivamente sostituito dalla dichiarazione di origine, ma permane in molti altri accordi di libero scambio.<\/p>\n<h2><b>Cos\u2019\u00e8 l\u2019EUR. 1?<\/b><\/h2>\n<p>Il certificato di circolazione delle merci <strong>EUR. 1 \u00e8 un documento che prova che le merci sono di origine preferenziale<\/strong>, in quanto sono considerate originarie nell\u2019ambito di uno specifico accordo bilaterale concluso tra l\u2019Unione europea ed un Paese terzo. Costituisce una tra le prove dell\u2019origine preferenziale, e va richiesto per merci di valore superiore ai 6.000,00 \u20ac. Al di sotto di tale soglia, non \u00e8 necessario richiederne il rilascio e baster\u00e0 dichiarare l\u2019origine preferenziale della merce su fattura o su altro documento commerciale che identifica la merce. Non va richiesto nemmeno nel caso di prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purch\u00e9 si tratti di spedizioni prive di qualsiasi carattere commerciale ed i prodotti rispondano ai requisiti fissati dall\u2019accordo di libero scambio.<\/p>\n<h2><b>Chi lo rilascia e chi lo pu\u00f2 richiedere?<\/b><\/h2>\n<p><strong>\u00c8 rilasciato su richiesta scritta dell\u2019esportatore<\/strong> o, sotto la responsabilit\u00e0 di quest\u2019ultimo, del suo rappresentante, da parte dell\u2019Autorit\u00e0 doganale del Paese esportatore per provare l\u2019origine preferenziale dei prodotti da esportare.<\/p>\n<p>L\u2019esportatore che richiede l\u2019EUR. 1 deve poter dimostrare in qualsiasi momento, su richiesta dell\u2019Autorit\u00e0 doganale del Paese di esportazione, la preferenzialit\u00e0 dei prodotti da esportare, producendo tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti oggetto del certificato, nonch\u00e9 l\u2019adempimento di tutti gli altri obblighi previsti dal Protocollo sulle norme di origine contenuto nell\u2019accordo. Qualora l\u2019esportatore sia anche il produttore del bene da esportare e dei materiali o componenti in esso integrati, tale dimostrazione all\u2019autorit\u00e0 doganale sar\u00e0 sicuramente pi\u00f9 facile: essendo titolare del processo produttivo, conoscer\u00e0 le fasi di lavorazione e l\u2019origine dei materiali impiegati per realizzare il prodotto da esportare.<\/p>\n<p>La prova da fornire all\u2019autorit\u00e0 doganale diventer\u00e0 pi\u00f9 complessa, qualora l\u2019esportatore-produttore integri nel bene da esportare materiali o componenti acquistati da terzi soggetti (in questo caso faranno fede le \u201cDichiarazioni del Fornitore\u201d rilasciategli dai diversi fornitori).<\/p>\n<p>Qualora l\u2019esportatore sia invece un <i>trader<\/i>, e abbia acquistato a sua volta i prodotti che vuole vendere all\u2019estero, la strada per fornire tale prova potrebbe diventare molto tortuosa (c.d. \u201c<i>probatio diabolica<\/i>\u201d). Ci\u00f2 che viene richiesto all\u2019esportatore da parte dell\u2019autorit\u00e0 doganale \u00e8 la cosiddetta attivit\u00e0 di \u201ctracciamento dell\u2019origine\u201d, un\u2019attivit\u00e0 di raccolta e conservazione di tutti i documenti atti a supportare l\u2019origine dichiarata.<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 circa la validit\u00e0 di tale prova di origine rilasciata nel Paese terzo \u00e8 in capo anche all\u2019importatore, cio\u00e8 al soggetto che presentando tale prova all\u2019autorit\u00e0 doganale, pu\u00f2 beneficiare di un dazio agevolato (ridotto o nullo) al momento dell\u2019importazione. \u00c8 quindi fondamentale che egli si assicuri che questa prova sia valida, effettuando le verifiche del caso con il proprio fornitore.<\/p>\n<h2><b>Come si compila l\u2019EUR. 1?<\/b><\/h2>\n<p>I campi fondamentali da verificare quando si riceve o si emette un EUR. 1 sono i seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>La data di emissione del certificato<\/strong>: l\u2019EUR. 1 ha una validit\u00e0 generalmente di n. 4 mesi dalla data di rilascio, e deve essere presentato entro tale termine alle autorit\u00e0 doganali del Paese d\u2019importazione. Tale data potrebbe variare in base alle previsioni di ogni accordo di libero scambio;<\/li>\n<li>La casella n. 8 <strong>\u201cDescrizione delle merci\u201d<\/strong>: deve sempre essere compilata e deve riferirsi alle merci presentate in dogana per le quali si sta chiedendo il rilascio della prova di origine preferenziale;<\/li>\n<li>Sul certificato EUR. 1 <strong>non devono esserci cancellazioni o alterazioni non autenticate<\/strong>. Ogni modifica ai dati inseriti andr\u00e0 infatti autorizzata dall\u2019autorit\u00e0 doganale del Paese di esportazione con specifica vidimazione;<\/li>\n<li>La casella n. 4 deve riportare il<strong> Paese partner<\/strong> dell\u2019accordo di libero scambio;<\/li>\n<li>Il certificato EUR. 1 dev\u2019essere<strong> completo di data di rilascio e firma<\/strong> dell\u2019autorit\u00e0 doganale del Paese di esportazione.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><b>Quando va richiesto l\u2019EUR. 1?<\/b><\/h2>\n<p>Il documento va richiesto all\u2019autorit\u00e0 doganale del Paese di esportazione <strong>prima di procedere alla presentazione della merce in dogana<\/strong> per l\u2019esportazione, ma eccezionalmente la richiesta pu\u00f2 essere presentata a posteriori, dopo l\u2019avvenuta esportazione della merce, qualora la mancata richiesta preventiva sia dovuta ad omissione involontaria o ad altre circostanze particolari, o qualora il certificato emesso non sia stato accettato dall\u2019autorit\u00e0 doganale del Paese di destinazione per problemi tecnici. Un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dovr\u00e0 riportare nella casella n. 7 \u201cOsservazioni\u201d la seguente dicitura: \u201cRilasciato a posteriori\u201d o in inglese \u201c<i>Issued retrospectively<\/i>\u201d.<\/p>\n<p>\u00c8 previsto anche il rilascio del duplicato del certificato nei casi di furto, smarrimento o perdita dell\u2019originale. In tali casi alla casella n. 7 \u201cOsservazioni\u201d il certificato riporter\u00e0 la dicitura \u201cDuplicato\u201d o in inglese \u201c<i>Duplicate<\/i>\u201d e la stessa data del documento originale al fine di valutarne i termini di validit\u00e0 per la presentazione all\u2019autorit\u00e0 doganale del Paese di importazione.<\/p>\n<p>Con la circolare 12\/2022 del 29.03.2022 l\u2019Agenzia delle Dogane ha inteso avvantaggiare le imprese nazionali disponendo alcune misure in materia di procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1, EUR.MED e A.TR in vigore dal 1\u00b0 aprile 2022 nel tentativo di rispondere alle minacce derivate dallo stato pandemico e dal conflitto russo-ucraino.<\/p>\n<p>La circolare esplica le tre procedure attualmente in vigore:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>procedura ordinaria<\/strong><\/li>\n<li><strong>procedura \u201cfacilitata\u201d<\/strong><\/li>\n<li><strong>procedura <i>full digital<\/i><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<h4>1. Procedura ordinaria<\/h4>\n<p>Utilizzando la <b>procedura ordinaria<\/b>, il soggetto esportatore, direttamente o tramite suo rappresentante doganale, richiede il certificato di circolazione indicando nella casella 44 &#8211; sezione documenti della dichiarazione di esportazione \u2013 uno dei corrispondenti codici previsti dall\u2019articolo 3 della Determinazione Direttoriale prot. n. 23641\/RU del 21.01.2021 (26YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR. 1; 27YY richiesta del certificato A.TR; 28YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR.MED). Dopo il download dei dati e la stampa del certificato, il medesimo viene presentato all\u2019Ufficio delle Dogane dove \u00e8 stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l\u2019apposizione del timbro e della firma (c.d. \u201cvidimazione\u201d).<\/p>\n<p>In caso di controllo automatizzato (CA) dell\u2019operazione, l\u2019Ufficio delle Dogane provvede con immediatezza alla validazione del certificato medesimo.<\/p>\n<p>La richiesta di rilascio del certificato di circolazione, effettuata mediante l\u2019inserimento nella casella 44 della dichiarazione di esportazione dell\u2019apposito codice documento, comporta la piena assunzione di responsabilit\u00e0 in merito alla sussistenza dei presupposti e requisiti, previsti dai vigenti Accordi, che conferiscono il carattere di origine preferenziale unionale o dello <i>status<\/i> unionale alle merci esportate. L\u2019operatore economico (esportatore e\/o il suo rappresentante), con l\u2019utilizzo di uno dei codici previsti dall\u2019articolo 3 della citata Determinazione Direttoriale, dichiara altres\u00ec sotto la sua responsabilit\u00e0 di essere in condizione di rendere immediatamente disponibili \u2013 in caso di richiesta dell\u2019ufficio doganale in sede di controllo in linea o a posteriori \u2013 la c.d. \u201cdichiarazione dell\u2019esportatore\u201d e i documenti idonei a comprovare l\u2019origine preferenziale unionale delle merci oggetto di esportazione.<\/p>\n<h4>2. Procedura <strong>\u201cfacilitata\u201d<\/strong><\/h4>\n<p>La <b>procedura \u201cfacilitata\u201d<\/b> si differenzia da quella ordinaria per il fatto che l\u2019esportatore stampa il certificato su un formulario\/modello tipografico in proprio possesso e che \u00e8 stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane (cd. \u201cprevidimazione\u201d). L\u2019accesso a tale procedura \u00e8 riservato ai soggetti A.E.O. che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficolt\u00e0 operative anche correlate alla distanza dall\u2019Ufficio delle Dogane di esportazione (a titolo esemplificativo, un tempo di percorrenza di oltre mezz\u2019ora) oppure all\u2019effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell\u2019orario di operativit\u00e0 dell\u2019Ufficio medesimo.<\/p>\n<h4>3. Procedura <strong><i>full digital<\/i><\/strong><\/h4>\n<p>La <b>procedura <\/b><i><b>full digital<\/b><\/i>, invece, pu\u00f2 essere al momento utilizzata limitatamente al progetto denominato \u201c<i>EUR. 1 Full Digital<\/i>\u201d che, dal 1\u00b0marzo 2021, in via sperimentale, si applica per la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 relativi ad operazioni di esportazione verso la Confederazione Svizzera, secondo le modalit\u00e0 declinate con circolare 13\/2021.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per poter beneficiare di una preferenza tariffaria nel quadro degli accordi conclusi dall\u2019Unione europea con [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":652,"featured_media":1721,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false},"categories":[31],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1719"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/652"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1719"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1719\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1729,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1719\/revisions\/1729"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1721"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1719"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}