{"id":1828,"date":"2024-07-29T11:11:13","date_gmt":"2024-07-29T09:11:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/?p=1828"},"modified":"2024-07-29T11:11:13","modified_gmt":"2024-07-29T09:11:13","slug":"marcatura-ce-e-non-solo-gli-elementi-di-base-per-una-valutazione-merceologico-doganale-e-di-sicurezza-prodotto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/marcatura-ce-e-non-solo-gli-elementi-di-base-per-una-valutazione-merceologico-doganale-e-di-sicurezza-prodotto\/","title":{"rendered":"Marcatura CE e non solo: gli elementi di base per una valutazione merceologico-doganale e di sicurezza prodotto"},"content":{"rendered":"<p>Cosa si intende per prodotto sicuro? Qual \u00e8 il contesto normativo che regola questo tema cos\u00ec importante per l\u2019organizzazione aziendale? E quali sono gli step da seguire per approcciare in maniera consapevole alla gestione dei rischi derivanti da possibili difetti di sicurezza dei prodotti che si immettono sul mercato?<\/p>\n<img width=\"1200\" height=\"800\" src=\"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Ormesani_ce.jpg\" class=\"attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Ormesani_ce.jpg 1200w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Ormesani_ce-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Ormesani_ce-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Ormesani_ce-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Ormesani_ce-600x400.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><br><br>\n<h2>Il concetto di prodotto sicuro nel contesto normativo<\/h2>\n<p>Il tema della sicurezza dei prodotti coinvolge diverse fattispecie, non solo legate alla marcatura CE, ma \u00e8 in definitiva applicabile per via trasversale a tutti i prodotti. <strong>Non esiste tipologia alcuna di prodotto che rimane esclusa dal complesso delle norme e dei controlli relativi al tema della sicurezza<\/strong>. \u00c8 vero, il legislatore identifica una serie di prodotti, o sarebbe pi\u00f9 corretto dire una serie di fattispecie, per le quali prevede l\u2019applicazione di una disciplina specifica volta alla valutazione della sicurezza del prodotto e dalla quale derivano una serie di obblighi, tra cui quello di apposizione della marcatura CE. Si tratta di <strong>norme verticali e sono annoverabili in un elenco esaustivo<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Direttiva 2006\/42\/CE (destinata a essere abrogata dal Regolamento (UE) 2023\/1230: Macchine<\/li>\n<li>Direttiva 2009\/95\/CE: Giocattoli;<\/li>\n<li>Direttiva 2009\/125\/CE: Progettazione Ecocompatibile;<\/li>\n<li>Direttiva 2011\/65\/UE: Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;<\/li>\n<li>Regolamento (UE) 2011\/305: Materiali da Costruzione;<\/li>\n<li>Direttiva 2013\/29\/UE: Articoli Pirotecnici;<\/li>\n<li>Direttiva 2013\/53\/UE: Imbarcazioni da diporto e Moto d\u2019acqua<\/li>\n<li>Direttiva 2014\/28\/UE: Esplosivi per Usi Civili;<\/li>\n<li>Direttiva 2014\/29\/UE: Recipienti Semplici a Pressione;<\/li>\n<li>Direttiva 2014\/30\/UE: Compatibilit\u00e0 Elettromagnetica;<\/li>\n<li>Direttiva 2014\/31\/UE: Strumenti di misura non automatici;<\/li>\n<li>Direttiva 2014\/32\/UE: Strumenti di misura;<\/li>\n<li>Direttiva 2014\/33\/UE: Ascensori e Montacarichi;<\/li>\n<li>Direttiva 2014\/34\/UE: Apparecchi e Sistemi di Protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;<\/li>\n<li>Direttiva 2014\/53\/UE: Apparecchiature Radio;<\/li>\n<li>Direttiva 2014\/35\/UE: Basso Voltaggio;<\/li>\n<li>Direttiva 2014\/68\/UE: Attrezzature a pressione;<\/li>\n<li>Regolamento (UE) 2016\/424: Impianti a fune per il trasporto di persone;<\/li>\n<li>Regolamento (UE) 2016\/425: Dispositivi di Protezione Individuale;<\/li>\n<li>Regolamento (UE) 2016\/426: Apparecchi a Gas;<\/li>\n<li>Regolamento (UE) 2017\/745: Dispositivi Medici;<\/li>\n<li>Regolamento (UE) 2023\/1542: Batterie<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questo comunque non significa che se un prodotto non \u00e8 passibile di rientrare in alcuna di queste categorie non sia interessato da obblighi di sicurezza poich\u00e9 a monte, e successivamente anche a valle, di tutte le normative verticali in tema di sicurezza trovano applicazione <strong>norme che intervengono orizzontalmente su qualsiasi ambito merceologico<\/strong>.<\/p>\n<h2 class=\"p1\"><b>La Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti e il <strong>Regolamento sulla Sicurezza Generale dei Prodotti<\/strong><\/b><\/h2>\n<p>Prima fra queste \u00e8 la direttiva sulla <strong>Sicurezza Generale dei Prodotti (direttiva 2001\/95\/CE)<\/strong> che di fatto impone a tutti i soggetti che immettono un prodotto sul mercato dello Spazio Economico Europeo di garantire che il proprio prodotto sia sicuro. La direttiva \u00e8 destinata a essere abrogata dal nuovo <strong>Regolamento sulla Sicurezza Generale dei Prodotti (Regolamento (UE) 2023\/988)<\/strong> che entrer\u00e0 in vigore a partire dal 13 dicembre 2024 che sar\u00e0 comunque mirato a garantire che tutti i prodotti che vengono immessi sul mercato siano in sicuri, ma con significative novit\u00e0 rivolte in particolare al commercio on-line.<\/p>\n<p>Affianco alla direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti, troviamo un\u2019altra normativa di portata generale: il <strong>Regolamento (UE) 2019\/1020<\/strong>. Anche questo regolamento individua delle norme orizzontali che mirano a:<\/p>\n<ul>\n<li>Rafforzare la vigilanza sul mercato;<\/li>\n<li>Responsabilizzare gli operatori economici che immettono prodotti sul mercato dell\u2019Unione Europea;<\/li>\n<li>Fornire un quadro per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell\u2019Unione;<\/li>\n<li>Regolamentare le vendite a distanza realizzate tramite e-commerce;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Regolamento inoltre introduce <strong>la figura della persona responsabile<\/strong> ed estende la responsabilit\u00e0 in capo ai fornitori dei servizi di logistica.<\/p>\n<p>Nell\u2019Allegato 1 troviamo un elenco di normative (verticali\/specifiche) alle quali si rendono applicabili i dettami di questo Regolamento. Tra queste sicuramente tutte le normative con obbligo di marcatura CE ma anche altre: \u00e8 qui, per esempio che troviamo citato il Regolamento (CE) 2009\/1223, sui prodotti cosmetici, o il Regolamento (UE) 2011\/1007 riguardante la denominazione delle fibre tessili e l\u2019etichettatura dei prodotti tessili.<\/p>\n<p>Dovrebbe senz\u2019altro essere chiaro a questo punto che esiste una serie di altre fattispecie che, seppur non rientrando nella disciplina dei prodotti con obbligo di marcatura CE, meritano, per loro natura, una disciplina particolare. E, attenzione, perch\u00e9 non tutte queste norme rientrano nell\u2019Allegato 1 del Regolamento (UE) 2019\/1020. Parliamo, per esempio, di:<\/p>\n<ul>\n<li>Alimenti;<\/li>\n<li>Materiali destinati a venire a Contatto con gli Alimenti, i cosiddetti MOCA;<\/li>\n<li>Imballaggi;<\/li>\n<li>Rifiuti;<\/li>\n<li>Automotive;<\/li>\n<li>Detergenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ultimo ma non ultimo \u00e8 il tema della sicurezza chimica dei prodotti all\u2019interno del quale troviamo:<\/p>\n<ul>\n<li>il Regolamento REACH, per la registrazione, valutazione e l\u2019autorizzazione delle sostanze chimiche;<\/li>\n<li>il Regolamento CLP, inerente alla classificazione, l\u2019etichettatura e l\u2019imballaggio delle merci pericolose;<\/li>\n<li>il Regolamento POPs in merito agli inquinanti organici persistenti.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"p1\"><b>Importanza della Sicurezza dei Prodotti per le Aziende<\/b><\/h2>\n<p>A differenza di quanto si possa pensare, questi regolamenti <strong>non si applicano solo ai prodotti dell\u2019industria chimica o ai prodotti pericolosi<\/strong> ma sono di fatto applicabili a tutti i prodotti nel momento in cui questi <strong>al loro interno contengano sostanze ritenute sensibili<\/strong>.<\/p>\n<h4>Perch\u00e9 allora il rispetto delle normative di sicurezza riveste un ruolo fondamentale nell\u2019organizzazione del business aziendale?<\/h4>\n<p>Sicuramente per consentire l\u2019<strong>ottimizzazione delle tempistiche di sdoganamento<\/strong>: se la merce che stiamo importando venisse selezionata dal circuito doganale per un controllo e l\u2019autorit\u00e0 ci richiedesse di esibire la documentazione che comprova il rispetto da parte del nostro prodotto dei requisiti essenziali di sicurezza, dovremmo essere in grado di presentare, senza indugio, il fascicolo tecnico di sicurezza completo del prodotto in modo da <strong>permettere il tempestivo espletamento dell\u2019attivit\u00e0 di accertamento e disporre quanto prima delle merci<\/strong>. Stesso discorso vale anche nei casi in cui sia previsto l\u2019intervento di altri uffici alla frontiera. Pensiamo, per esempio, agli uffici di Sanit\u00e0 Marittima che rilasciano i nulla osta all\u2019importazione di dispositivi medici o di prodotti cosmetici oppure ai Punti di Controllo Frontalieri che intervengono invece nel caso di importazione di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Essere in grado di presentare la documentazione richiesta nella sua interezza in maniera rapida consente senz\u2019altro di abbattere i tempi necessari all\u2019attivit\u00e0 di controllo.<\/p>\n<p>Tutto questo si traduce in un risparmio di risorse, non solo in termini di spese per soste o di mancato guadagno per effetto dell\u2019impossibilit\u00e0 di vendere le merci, ma anche per effetto del fatto che evitiamo la possibile applicazione di sanzioni amministrative da parte delle autorit\u00e0.<\/p>\n<p>Elemento fondamentale inoltre \u00e8 il <strong>rispetto del consumatore e dell\u2019ambiente<\/strong>. \u00c8 essenziale che<strong> i prodotti che immettiamo sul mercato non siano in alcun modo in grado di arrecare dei danni alle persone o all\u2019ambiente<\/strong>. Da qui deriva il messaggio pi\u00f9 importante da tenere a mente quando si tratta di sicurezza: non dobbiamo vivere il tema della sicurezza dei prodotti come un obbligo! Il nostro compito non deve essere quello di raccogliere informazioni e documenti al solo fine di superare un controllo da parte delle autorit\u00e0 o di essere tutelati in caso di incidenti. Il fine ultimo deve sempre essere quello di immettere sul mercato un prodotto che sia effettivamente sicuro per tutelare chi quel prodotto lo acquister\u00e0 e lo user\u00e0. Senza dimenticarci che consumatori, in fin dei conti siamo anche noi, le nostre famiglie e i nostri cari. Improntare il lavoro verso l\u2019obiettivo della tutela del consumatore significa studiare i possibili scenari che possono provocare incidenti durante l\u2019utilizzo del prodotto, testare il prodotto e le sue componenti, accertarsi che non sussistano rischi residui. Il rispetto delle normative a quel punto sar\u00e0 solo la regolare conseguenza di un lavoro svolto a regolare d\u2019arte.<\/p>\n<p>Gestire attentamente il tema della sicurezza prodotti inoltre consente di <strong>metterci al riparo dai danni di immagine e anche dalle sanzioni penali<\/strong> che la nostra azienda potrebbe subire nel caso in cui si verificasse un incidente durante l\u2019utilizzo di un prodotto che abbiamo immesso sul mercato. Inoltre consente anche di evitare l\u2019ipotesi che l\u2019autorit\u00e0 disponga il ritiro dei nostri prodotti dal mercato o che ne decreti la distruzione lasciandoci in capo l\u2019onere, tra l\u2019altro, di sostenerne le relative spese.<\/p>\n<h2 class=\"p1\"><b>Approccio Pratico alla Sicurezza dei Prodotti<\/b><\/h2>\n<p>Una volta compreso quali sono le motivazioni che rendono il tema della sicurezza cos\u00ec importante per l\u2019organizzazione e la gestione aziendale, passiamo a vedere che <strong>cosa significa immettere sul mercato un prodotto sicuro e quali step dobbiamo seguire per verificare che i nostri prodotti rispondano a questa definizione<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 2 del Regolamento (UE) 2023\/988, il nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, sulla scia di quanto gi\u00e0 disposto dalla direttiva 2001\/95\/CE, definisce prodotto sicuro: \u201c<i>qualsiasi prodotto che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, compresa la durata effettiva dell\u2019uso, non presenta alcun rischio o solo rischi minimi compatibili con l\u2019uso del prodotto, considerati accettabili e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori<\/i>\u201d. Un prodotto sicuro, pertanto, pu\u00f2 essere visto come un prodotto che non \u00e8 in grado, in condizioni normali di utilizzo, di arrecare danno alle persone o all\u2019ambiente.<\/p>\n<p>Il nostro compito <strong>quando decidiamo di immettere un prodotto sul mercato diventa quindi l\u2019individuazione di tutti i rischi che per gravit\u00e0<\/strong> (intesa come impatto degli effetti negativi derivanti da un possibile incidente) <strong>e per frequenza<\/strong> (quanto \u00e8 alta la probabilit\u00e0 che questo incidente si verifichi?) <strong>sono in grado di avere un impatto sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto<\/strong>. Stiamo quindi attuando una vera e propria \u201canalisi dei rischi\u201d.<\/p>\n<p>Un\u2019attenta analisi dei rischi parte dall\u2019<strong>individuazione delle eventuali normative di sicurezza che interessano il tipo di prodotto che desideriamo commercializzare<\/strong>. Se rileviamo che il nostro prodotto \u00e8 passibile di rientrare nell\u2019ambito di applicazione di una normativa dalla quale discernere obbligo di marcatura CE potremo ritenerci fortunati: il legislatore infatti avr\u00e0 gi\u00e0 svolto una parte del compito al posto nostro. Queste normative, infatti, nascono per individuare dei requisiti minimi di sicurezza per determinate tipologie di prodotto volti a ridurre una serie di rischi gravi o frequenti che la stessa normativa definisce. Il legislatore quindi, data la necessit\u00e0 di contenere questi rischi, fissa nel Regolamento o nella Direttiva una serie di requisiti essenziali lasciando poi a norme tecniche armonizzate, emesse da Enti di Normazione nominati dal Comitato europeo di normazione (per esempio, UNI, CEN, CEI, CENELEC), il compito di elaborare prove di laboratorio volte a dimostrare il rispetto di questi requisiti. Questo per evitare che ogni qualvolta ci sia un\u2019evoluzione tecnologica in grado di variare le caratteristiche di sicurezza di determinate tipologie di prodotto si renda necessario procedere a modificare o a integrare il Regolamento o la Direttiva.<\/p>\n<p>La conformit\u00e0 del prodotto alle norme tecniche armonizzate permette di godere di presunzione di conformit\u00e0 del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza fissati dalla normativa dell\u2019Unione. Il ricorso a queste norme non \u00e8 obbligatorio e il fabbricante pu\u00f2 ricorrere a prove alternative per la valutazione della sicurezza del proprio prodotto. Il legislatore per\u00f2 chiarisce che in questo ultimo caso gravi sullo stesso fabbricante l\u2019onere della prova che i metodi utilizzati sono idonei a garantire il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza.<\/p>\n<p>Come anticipato in precedenza, a monte e a valle di tutte le normative specifiche in tema di sicurezza trova applicazione la direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti. Questo significa che indipendentemente dal fatto che al nostro prodotto si applichi o meno una normativa da cui deriva obbligo di marcatura CE, si render\u00e0 necessario <strong>continuare la nostra analisi dei rischi per individuare quei rischi residui in grado di incidere sulle caratteristiche di sicurezza del nostro prodotto e predisporre le adeguate contromisure<\/strong>. Queste contromisure si traducono nella necessit\u00e0 di riprogettare o ridisegnare il prodotto o, nei casi in cui questo non fosse possibile, nell\u2019obbligo di fornire le adeguate avvertenze di utilizzo al consumatore finale.<\/p>\n<p>Supponiamo, per esempio, che dalla nostra analisi dei rischi sia emerso il fatto che il nostro prodotto contiene delle piccole parti che possono essere separate dal prodotto e, se ingerite da bambini, possono provocare soffocamento. In questo caso potremmo procedere a riprogettare il prodotto affinch\u00e9 quelle parti non possano essere rimosse o, in alternativa, dovremmo riportare sul prodotto stesso oppure sul suo packaging o sul manuale un\u2019avvertenza specifica: \u201ctenere lontano dalla portata dei bambini\u201d. E comunque questo prodotto non dovrebbe mai poter essere annoverato fra i giocattoli.<\/p>\n<p>Il nostro interesse deve essere che quell\u2019avvertenza sia facilmente rilevabile e comprensibile dal consumatore finale! Pensare di fornire un\u2019avvertenza a caratteri minuscoli in un angolo remoto del packaging non \u00e8 sicuramente la soluzione da percorrere. Ricordiamo quanto gi\u00e0 visto in precedenza: approntare nella maniera corretta il tema della sicurezza non significa solo rispettare ci\u00f2 che la legge impone e ricercare degli escamotage per tutelarsi nel caso in cui si verifichino degli incidenti.<strong> Approcciare il tema nella maniera corretta significa studiare il proprio prodotto ed elaborare tutte le possibili contromisure per garantire che esso non sia in grado, una volta immesso in consumo, di arrecare danno alle persone o all\u2019ambiente.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cosa si intende per prodotto sicuro? 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