{"id":1842,"date":"2024-08-09T12:36:56","date_gmt":"2024-08-09T10:36:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/?p=1842"},"modified":"2024-09-27T11:10:09","modified_gmt":"2024-09-27T09:10:09","slug":"regolamento-batterie-nuovi-adempimenti-dal-18-agosto-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/regolamento-batterie-nuovi-adempimenti-dal-18-agosto-2024\/","title":{"rendered":"Regolamento Batterie: nuovi adempimenti dal 18 agosto 2024"},"content":{"rendered":"<img width=\"1200\" height=\"800\" src=\"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/regolamento-batterie.jpg\" class=\"attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/regolamento-batterie.jpg 1200w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/regolamento-batterie-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/regolamento-batterie-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/regolamento-batterie-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/neo\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/regolamento-batterie-600x400.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><br><br>\n<h2>Introduzione al Regolamento (UE) 2023\/1542<\/h2>\n<p>Il <b>Regolamento (UE) 2023\/1542<\/b> avente ad oggetto la normativa in materia di <b>batterie e di rifiuti di batterie<\/b>, pubblicato in GUUE il 3 Maggio 2024 ed adottato, in ossequio agli articoli 114 e 192 paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione Europea, con abrogazione della precedente direttiva 2006\/66\/CE, si pone l\u2019obiettivo di garantire un <b>approvvigionamento sicuro e sostenibile del litio <\/b>favorendo <b>l\u2019efficienza e la circolarit\u00e0 della <\/b><i><b>supply chain<\/b><\/i>.<\/p>\n<p>L\u2019atto normativo in questione rientra nella pi\u00f9 ampia azione esercitata dalle Istituzioni Europee e dagli Stati membri nel contesto del \u201c<i><b>Critical Raw Materials Act<\/b><\/i>\u201d, quale volto a concretizzare l\u2019accesso sicuro e sostenibile alle materie prime. Ci\u00f2 \u00e8 senz\u2019altro dovuto al fatto che il <b>litio<\/b> \u00e8 un minerale la cui commercializzazione risulta di vitale importanza per l\u2019economia dell\u2019Unione Europea, con particolare riferimento all\u2019industria delle auto elettriche e dei sistemi di accumulo di fonti rinnovabili. Statisticamente, infatti, si prevede un incremento della domanda di litio di circa dodici volte entro il 2030 e di circa ventuno entro il 2050. Non solo. Il litio ricopre un ruolo strategico nella <b>transizione energetica<\/b> e ci\u00f2 spiega la sua inclusione altres\u00ec nel c.d. \u201c<i><b>Green Deal europeo<\/b><\/i>\u201d.<\/p>\n<h2>Requisiti e Obblighi per Fabbricanti e Importatori<\/h2>\n<p>Particolare attenzione destano, in questa sede, le prescrizioni gravanti principalmente su <b>fabbricanti ed importatori<\/b>.<\/p>\n<p>Anzitutto, sembra opportuno rilevare che, ai sensi del Considerando n. 10 del Regolamento<i> de quo <\/i>\u201c<i>per affrontare l\u2019intero ciclo di vita di tutte le batterie immesse sul mercato dell\u2019Unione \u00e8 necessario stabilire <\/i><i><b>requisiti armonizzati di produzione e commercializzazione<\/b><\/i><i>, comprese <\/i><i><b>procedure di valutazione della conformit\u00e0<\/b><\/i><i>, nonch\u00e9 <\/i><i><b>requisiti<\/b><\/i><i> che tengano pienamente conto della fase finale del ciclo di vita delle batterie<\/i>\u201d. A ci\u00f2, si aggiungano numerosi requisiti in termini di <b>sostenibilit\u00e0, sicurezza ed etichettatura<\/b>, \u201c<i>a prescindere dal fatto che una batteria sia incorporata in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli o altrimenti aggiunta ai prodotti, o che una batteria sia immessa sul mercato o messa in servizio separatamente nell\u2019Unione<\/i>\u201d (cfr.<i> Considerando n. 11, Regolamento (UE) 2023\/1542<\/i>). Una certa rilevanza viene riservata all\u2019<b>onere di trasparenza nei confronti del consumatore<\/b>, estrinsecato per il tramite dell\u2019adempimento di obblighi comunicativi-informativi.<\/p>\n<h2>Procedure di Valutazione della Conformit\u00e0<\/h2>\n<p>Su questa scia, nonch\u00e9 in conformit\u00e0 all\u2019articolo 96 del Regolamento, a partire dal <b>18 Agosto 2024<\/b> entreranno in vigore l\u2019articolo 17 del Regolamento, rubricato \u201cProcedure di valutazione della conformit\u00e0\u201d \u2013 <i>ad eccezione del paragrafo 2<\/i>&#8211; ed il Capo VI del Regolamento, rubricato \u201cObblighi degli operatori economici diversi da quelli di cui ai Capi VII e VIII\u201d. Trattasi, per lo pi\u00f9, di obblighi posti in termini di \u201c<i><b>valutazione della conformit\u00e0 delle batterie [immesse sul mercato] ai requisiti di cui agli articoli 6, 9,10, 12, 13 e 14<\/b><\/i>\u201d, da adempiersi in ossequio alle procedure di cui all\u2019articolo 17 sopra menzionato. Altres\u00ec, trovano applicazione a far data dal 18 Agosto 2024 il limite della concentrazione in peso di <b>Piombo<\/b> (limite dello 0,01%) nonch\u00e9 l\u2019indicazione di dati aggiornati sullo <b>stato di salute e di vita<\/b> della batteria.<\/p>\n<h2>Immissione sul Mercato e Nuovi Obblighi dal 18 Agosto 2024<\/h2>\n<p>Ebbene, ai sensi e per gli effetti del Considerando n. 11, una batteria si considera<b> immessa sul mercato<\/b> quando \u201c<i>[\u2026] \u00e8 stata <\/i><i><b>messa a disposizione per la prima volta<\/b><\/i><i> sul mercato dell\u2019Unione, essendo fornita dal fabbricante o dall\u2019importatore per la distribuzione, il consumo o l\u2019uso nell\u2019ambito di un\u2019attivit\u00e0 commerciale, <\/i><i><b>a titolo oneroso o gratuito<\/b><\/i>\u201d.<\/p>\n<p>Ne consegue che \u201c<i>le batterie <\/i><i><b>immagazzinate <\/b><\/i><i>nell\u2019Unione da distributori, compresi rivenditori, grossisti e servizi vendite dei fabbricanti, <\/i><i><b>prima della data di applicazione <\/b><\/i><i>dei pertinenti requisiti [di cui al Regolamento oggetto della disamina] <\/i><i><b>non<\/b><\/i><i> sono tenute a soddisfare tali requisiti<\/i>\u201d (cfr. <i>Considerando n. 11, Regolamento (UE) 2023\/1542<\/i>).<\/p>\n<p>La <b>responsabilit\u00e0 per la conformit\u00e0 della batteria grava in capo al fabbricante<\/b> e la procedura per la valutazione di conformit\u00e0, effettuata da un <b>Organismo notificato<\/b> dello Stato membro ove ha sede il soggetto obbligato \u00e8 suddivisa per c.d. \u201c<i>moduli<\/i>\u201d, di cui all\u2019articolo 17 del Regolamento.<\/p>\n<p>Qualora la batteria abbia un\u2019origine non unionale \u2013 <i>il che, si ha nella maggior parte dei casi<\/i>&#8211; gli obblighi normativamente posti a carico del fabbricante, si considerano quali gravanti in capo agli importatori.<\/p>\n<p>Se l\u2019Organismo notificato ritiene che il bene sia conforme, conclude la valutazione con l\u2019emissione di un <b>Certificato di conformit\u00e0 UE<\/b>, redatto conformemente all\u2019<b>Allegato IX, <\/b>con indicazione del \u201c<i>modulo<\/i>\u201d applicato e tradotto in tutte le lingue ufficiali dei Paesi membri nei quali la batteria verr\u00e0 distribuita. Successivamente, al prodotto andr\u00e0 apposta la <b>marcatura CE<\/b>, la quale dovr\u00e0 essere visibile, leggibile, indelebile ed accompagnata dal numero identificativo dell\u2019Organismo notificato che ha proceduto alla valutazione.<\/p>\n<p>Il fabbricante \u2013 <i>o chicchessia il soggetto obbligato, a seconda dei casi<\/i>&#8211; \u00e8 tenuto a conservare tutta la documentazione per almeno dieci anni dalla data dell\u2019ultima vendita.<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito della diligenza prescritta, rientra altres\u00ec il dovere di monitorare che il processo produttivo rimanga il medesimo descritto nella scheda tecnica del prodotto trasmessa all\u2019Organismo notificato ai fini della certificazione.<\/p>\n<p>Il prodotto e la documentazione di accompagnamento devono riportare anche <b>i dati del soggetto che immette sul mercato il bene<\/b>.<\/p>\n<p>A partire dal 18 Agosto 2024, pertanto, potranno essere importate le pile a condizione che siano rispettate le condizioni ed i requisiti <i>ut supra<\/i> meglio specificati.<\/p>\n<p>Si segnala che, progressivamente, entreranno in vigore nuovi obblighi di cui all\u2019articolo 13 del Regolamento.<\/p>\n<p>Infine, le batterie immagazzinate nell\u2019Unione<b> prima del 18 Agosto 2024 <\/b>possono essere<b> <\/b>immesse sul mercato fino ad esaurimento scorte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduzione al Regolamento (UE) 2023\/1542 Il Regolamento (UE) 2023\/1542 avente ad oggetto la normativa in [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":765,"featured_media":1845,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false},"categories":[31],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1842"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/765"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1842"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1842\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1851,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1842\/revisions\/1851"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1845"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1842"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1842"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nomenclature-encoder.online\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1842"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}