La Nomenclatura Combinata (CN)

Una corretta classificazione doganale delle merci consiste nell’attribuire un codice univoco ad ogni bene (anche in funzione di caratteristiche esogene come origine, provenienza, destinazione d’uso, ecc.) suscettibile d’essere trasferito da un punto ad un altro.
Una corretta classificazione delle merci è quindi necessaria per limitare l’insorgere di contestazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, anche estere, che potrebbero far incorrere il soggetto dichiarante in sanzioni tributarie e/o penali durante le operazioni doganali e fino allo scadere dei termini previsti per l’accertamento a posteriori.
Una corretta classificazione doganale delle merci consiste nel definire ogni prodotto, in base alla categoria merceologica di appartenenza, con un codice (o voce doganale) di 8 cifre o 10 cifre:

  • le prime sei indicano le voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato (SA o HS), valido a livello internazionale;
  • la settima e l’ottava identificano le sottovoci della nomenclatura combinata (NC), proprie della Comunità europea;
  • per le merci in importazione, a queste si aggiungono due ulteriori cifre che indicano le sottovoci Taric.

Il Sistema Armonizzato (SA), al fine di garantirne un’interpretazione uniforme che tenga conto dell’evoluzione tecnologica, di considerazioni sociali e ambientali e che consenta una piena integrazione dei nuovi prodotti è costantemente aggiornato dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) ed è fondato sulla Convenzione sul Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.
Il SA consiste in una codifica numerica adottata dai Paesi più industrializzati dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Internazionale (OCSE), comprende circa 5000 gruppi di merci identificati da un codice a sei cifre, secondo una struttura che si basa su delle regole ben determinate volte a facilitarne un’applicazione uniforme:

  • le prime due individuano il capitolo;
  • la terza e la quarta la voce doganale nel capitolo;
  • la quinta e la sesta la posizione statistica nell’ambito della voce doganale.

La Tariffa Integrata della Comunità Europea, denominata Taric si basa sulla nomenclatura combinata (NC), le cui circa 15.000 voci (codificate con 8 cifre) costituiscono la nomenclatura di base per la tariffa doganale comune nonché per le statistiche del commercio esterno alla Comunità e del commercio fra gli Stati membri.
La Taric comprende inoltre circa 20.000 ulteriori suddivisioni (codificate con due cifre supplementari o con un codice addizionale).

Il codice Taric comprende 10 caratteri:

  • Le prime sei cifre corrispondono alle voci e sottovoci del SA;
  • La settima e l’ottava indentificano le sottovoci NC. In assenza di suddivisioni comunitarie sono sempre codificate con “00”;
  • La nona e la decima indentificano le sottovoci Taric. In assenza di suddivisioni comunitarie sono sempre codificate con “00”.

Esistono, inoltre, dei codici addizionali Taric, a quattro caratteri che sono utilizzati nell’applicazione di specifiche regolamentazioni comunitarie.

Una corretta classificazione doganale delle merci permette di determinare nello specifico il relativo trattamento tariffario (dazi normali, agevolati o contingentati, dazi antidumping, dazi compensativi e altre misure di fiscalità nazionale come IVA, sovrimposte di confine, accise, ecc.) e le eventuali misure di politica commerciale stabilite dalla UE, nonché risvolti legati ad embarghi e/o restrizioni da parte di stati esteri per le merci di origine/provenienza UE.

Per trattamento tariffario si intendono principalmente i dazi, ma anche dazi antidumping e/o compensativi e altre misure di fiscalità nazionale (IVA, sovrimposte di confine).

Per misure di politica commerciale si intendono invece gli eventuali divieti o restrizioni di tipo economico sia all’importazione che all’esportazione (ad esempio, limiti quantitativi per l’importazione di prodotti siderurgici, norme di controllo per i prodotti agricoli sia in import che in export, restrizioni sull’import di prodotti tessili da alcuni Paesi, controlli all’esportazione di prodotti Dual Use, prodotti rientranti nella Convenzione di Washington, che richiedono il certificato CITES, controlli sull’importazione, sull’esportazione e sul transito di materiali di armamento, controllo sulle movimentazioni di prodotti pericolosi, restrizioni per i beni culturali, ecc.).

Un utile strumento per l’individuazione della corretta classificazione doganale è rappresentato dall’Informazione Tariffaria Vincolante.

Le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) sono delle decisioni amministrative di rilievo comunitario sull’applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce con l’assegnazione del relativo codice doganale. Tali decisioni hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio comunitario e vincolano sia le Autorità doganali dell’Unione europea, sia il titolare della decisione all’adozione del codice attribuito ed indicato nel modello ITV per il periodo di validità.
Le ITV devono riferirsi ad una operazione commerciale di importazione o di esportazione realmente prospettata e ad una sola tipologia di merce (merci che hanno caratteristiche simili la cui distinzione è completamente irrilevante ai fini della loro classificazione doganale sono considerate come un solo tipo di merce).

La ITV non è più valida quando il suo contenuto è discordante con:

  • una modifica del regolamento di nomenclatura o delle note esplicative;
  • un nuovo regolamento di classificazione;
  • una successiva sentenza della Corte UE.

La ITV sfavorevole può essere impugnata innanzi alla Commissione tributaria se l’azienda la ritiene contraria al diritto applicabile.