Le barriere doganali, ostacoli (superabili) al commercio internazionale

Di Alessandro Giordano

3 Aprile 2023
12 min. di lettura
Codici Doganali
Sanzioni

Riconoscere e individuare per tempo le barriere doganali consente agli operatori che intrattengono rapporti con l’estero di evitare problematiche inattese e talvolta trasformarle in opportunità.

Barriere doganali tariffarie: dazi, misure di sostegno e altre restrizioni

Barriere doganali tariffarie: dazi, misure e restrizioni
Barriere doganali extra tariffarie: sicurezza e tutela
Conclusioni

Per barriere doganali si intendono tutte le misure atte a limitare la libera circolazione in un mercato di merci provenienti da paesi esteri. Per quanto concerne il nostro paese, queste barriere sono imposte dall’Unione Europea che ha competenza esclusiva in materia doganale.

 Oltre all’imposizione di dazi all’importazione questo fine viene perseguito con ulteriori manovre restrittive che possono interessare anche le operazioni di esportazione. Gli obiettivi sono:

  • Agevolare la produzione interna dei beni disincentivando il ricorso alle importazioni per il soddisfacimento dei bisogni dei consumatori;
  • Aumentare la sicurezza del mercato e in generale del territorio dell’Unione, ivi compresi i suoi abitanti, imponendo limitazioni alla merce destinata a essere introdotta sul mercato;
  • Proteggere i consumatori e le aziende dalle problematiche legate alla circolazione di merci contraffatte;
  • Evitare la circolazione di merci che possono essere utilizzate per fini bellici o come strumenti di tortura o repressione. 

In linea generale i dazi e le altre restrizioni sono contenute nella tariffa doganale e sono consultabili, merce per merce, in base al codice doganale cui i prodotti sono passibili di essere validamente classificati. Per questo motivo è indispensabile per coloro che intrattengono rapporti commerciali con l’estero e che esportano o importano merci conoscere con esattezza il codice doganale che identifica i propri prodotti. 

Vedremo comunque nei paragrafi seguenti che alcuni tipi di restrizione sono estranei alla tariffa doganale e dipendono dalle attività di controllo poste in essere dalle autorità all’atto della presentazione delle merci in Dogana.

Barriere doganali tariffarie: dazi, misure di sostegno e altre restrizioni 

Dazi doganali

I dazi sono imposte indirette atte a garantire un flusso di entrate costante nelle casse dell’Unione Europea in relazione agli scambi commerciali posti in essere dagli operatori residenti con l’estero. 

Costituiscono l’esempio più immediato di barriera doganale: l’applicazione di un dazio all’importazione di un bene dovrebbe, almeno in linea teorica, scoraggiare il ricorso al mercato esterno per l’acquisizione di determinate merci favorendone al contempo la produzione interna. 

Allo stesso modo, l’imposizione di un dazio all’esportazione su particolari tipologie di merci consentirebbe di privilegiare l’uso interno di quei beni e inciderebbe sul prezzo con il quale gli stessi beni vengono scambiati nel mercato interno (da questo punto di vista può considerarsi una vera e propria manovra di politica monetaria). 

Particolari figure di barriere doganali in relazione al tema dazi sono:

  • I dazi antidumping: sono dazi addizionali, pertanto applicati in aggiunta ai normali dazi, atti a impedire che politiche aggressive adottate dalle imprese di paesi esteri che vendono determinati prodotti a un prezzo inferiore rispetto al loro valore normale di mercato (dumping) riducano la competitività delle imprese residenti che producono gli stessi prodotti. Sono stabiliti su determinate tipologie di merci dalla Commissione Europea con proprio regolamento di esecuzione (per esempio, Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036) che riporta, tra gli altri, gli esiti dell’inchiesta antidumping svolta, le merci che sono assoggettate al dazio antidumping (e le relative voci della tariffa doganale cui sono passibili di essere validamente classificate) e le eventuali riduzioni dell’aliquota antidumping riconosciuta per merci fabbricata da determinate imprese estere che hanno collaborato con le autorità europee all’atto dell’espletamento delle indagini;
  • I dazi compensativi: sono anch’essi dazi addizionali introdotti dalla Commissione con proprio regolamento di esecuzione su determinati prodotti provenienti da alcuni paesi che hanno adottato sistemi di sovvenzione o sussidio in favore delle imprese stabilite nel proprio territorio. Servono a compensare l’effetto riduttivo che queste manovre producono sui prezzi dei beni fabbricati all’estero riducendo l’appetibilità sul mercato dei prodotti fabbricati dalle imprese residenti;
  • I dazi di salvaguardia: si applicano più raramente e spesso in accoppiamento con altre misure (per esempio, restrizioni quantitative alle operazioni di importazioni da determinati paesi) a tutela di determinati settori dell’industria o del mercato dell’Unione Europea. Rientrano in questa fattispecie, per esempio, i dazi e le altre misure adottate dall’Unione Europea nel corso del 2019 a protezione del comparto siderurgico a seguito delle politiche commerciali di stampo protezionista messe in atto dagli Stati Uniti d’America a gennaio dello stesso anno.

Misure UE per l’abbattimento dei dazi

Vi sono poi dei casi in cui l’Unione Europea prevede misure per l’abbattimento delle barriere doganali legate ai dazi:

  • Gli accordi commerciali con paesi terzi: sono accordi di tipo unilaterale o bilaterale, a seconda che comportino effetti solo verso una controparte o verso entrambe, finalizzati alla riduzione o all’abbattimento dei dazi agli scambi commerciali di merci di origine preferenziale da e/o verso i paesi firmatari dell’accordo. Le finalità perseguite da questi accordi sono tra le più svariate e sono ispirate ai principi e ai valori sui quali si fonda l’Unione: ausilio alle economie dei paesi in via di sviluppo, sostegno alle manovre di espansione di partner commerciali o rafforzamento di accordi politici più ampi. Rientra tra questi accordi anche quello che ha comportato l’istituzione di un’Unione Doganale tra UE e Turchia. In ottemperanza di questo accordo, tutti i prodotti immessi in libera pratica in una delle due parti (a eccezione dei prodotti agricoli e siderurgici per i quali è richiesta la prova dell’origine preferenziale) possono essere importati nell’altra in completa esenzione da dazi.
  • I contingenti tariffari doganali: sono stabiliti dalla Commissione Europea con proprio regolamento di esecuzione e consentono di importare determinate quantità di merci, per periodi di tempo definiti, a dazio ridotto (o in completa esenzione dai dazi) rispetto a quello stabilito per merci della stessa qualità così come risultante da tariffa doganale. Il ricorso ai contingenti tariffari trova il suo fondamento nella necessità di approvvigionamento di determinate materie prime o anche prodotti finiti nei casi in cui il reperimento o la produzione interna non siano sufficienti a far fronte ai fabbisogni del mercato.
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Altre restrizioni tariffarie

Esistono una serie di manovre restrittive previste all’interno della tariffa doganale che limitano le esportazioni e le importazioni dei beni da e verso l’Unione Europea. Queste restrizioni trovano il loro fondamento negli atti legislativi europei e si configurano come vere e proprie barriere doganali. 

Derivando direttamente dalla legge, molteplici sono le motivazioni che giustificano la loro sussistenza come molteplici sono le categorie di beni per cui si rendono applicabili. Per questo motivo, al fine di descrivere e comprendere questo tipo di manovre dobbiamo servirci di una serie di esempi.

Beni a duplice uso

La disciplina dei beni a duplice uso (o beni dual use), di recente riorganizzata con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio, rappresenta l’esempio più comune e più immediato di barriera doganale derivante da restrizioni tariffarie con riguardo principalmente alle operazioni di esportazione dei beni

Per prodotto a duplice uso si intende un qualsiasi prodotto il cui utilizzo sia prettamente per scopi civili ma che potrebbe, per le sue caratteristiche e funzioni, essere impiegato anche per scopi militari. A tal proposito, l’art. 2 del Regolamento (UE) 2021/821, comma 1, li definisce come “i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari”. 

Per ovvie esigenze che derivano dai principi fondamentali dell’Unione Europea e dagli accordi internazionali, il traffico di questi beni è sottoposto a controlli rigorosi. Questo controllo si sostanzia nel fatto che l’esportazione di questi beni può essere soggetta ad autorizzazione e, in alcuni casi, del tutto vietata.

Convenzione di Washington (CITES)

Ulteriore esempio di barriera doganale derivante da restrizioni imposte per tariffa è quella riguardante il commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in via di estinzione, e i prodotti realizzati a partire da esse, elencate nella convenzione di Washington, conosciuta come CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) e recepita in Europa con il Regolamento CEE 1997/338. 

Le operazioni di importazione, esportazione, transito ma anche di trasbordo e di detenzione delle specie protette e dei prodotti da essi derivati sono soggette a controllo da parte delle autorità che possono autorizzarne o vietarne il traffico

Gas fluorurati a effetto serra: barriere doganali per l’ambiente

Un esempio di barriera doganale che mira alla tutela dell’ambiente è invece quella disposta dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2014/1991 che prevede limitazioni al traffico di prodotti che contengono e/o emettono gas fluorurati a effetto serra (F-gas). 

Ai produttori e agli importatori di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi sono assegnate quote annuali calcolate dalla commissione affinché le quantità prodotte o importate non eccedano le quantità massime stabilite anno per anno. L’importazione dei prodotti sarà quindi autorizzata nel rispetto delle quote detenute all’atto della presentazione della dichiarazione in dogana.

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Barriere doganali extra tariffarie: sicurezza dei prodotti e tutela dei consumatori 

Ulteriori esempi di barriera doganale sono quelli che non sono direttamente previsti dalla tariffa doganale e che scaturiscono a seguito dei controlli effettuati dall’autorità nel momento in cui le merci vengono presentate in dogana per essere importate o esportate. 

L’accertamento doganale riguarda anzitutto il rispetto degli adempimenti amministrativi e contabili previsti dalle norme che disciplinano la materia, derivanti sia dal diritto europeo – Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE 952/2013), Atti Delegati ed Esecutivi (Regolamento UE 2015/2446 e Regolamento UE 2015/2447) – sia dal diritto nazionale, e che vertono su quattro elementi essenziali: qualità, quantità, valore e origine. 

Allo stesso tempo l’accertamento verte anche sul rispetto delle altre norme la cui applicazione è demandata dalla legge all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Rientrano in questa categoria le norme inerenti alla disciplina della sicurezza dei prodotti e la tutela dei consumatori.

Sicurezza dei prodotti

Per sicurezza dei prodotti si intende l’insieme delle norme che hanno a oggetto la tutela delle persone residenti nell’Unione Europea e la salvaguardia dell’ambiente. Il tema trova fondamento nella disciplina comunitaria ma è ampiamente normato anche all’interno della legislazione nazionale. 

La norma principe in tal senso è la Direttiva 2001/95/CE (Sicurezza Generale dei Prodotti) la quale stabilisce che ogni prodotto immesso nel mercato dell’Unione Europea debba necessariamente essere sicuro. Affianco a questa direttiva troviamo una serie di altre norme che fissano dei requisiti di sicurezza ulteriore per particolari tipologie di prodotto e che possono prevedere l’applicazione della marcatura “CE” sulle merci o sul loro packaging. 

Il rispetto di tali normative in Italia è affidato a taluni Ministeri (per esempio il Ministero dello Sviluppo Economico, con riguardo per esempio alla sicurezza dei giocattoli o delle apparecchiature in grado di generare campi elettromagnetici, o il Ministero della Salute, con riguardo, tra gli altri, ai dispositivi medici) che si servono, per l’espletamento dell’attività di vigilanza sul mercato, dell’operato di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza

In quest’ottica i beni che vengono importati nel paese sono oggetto di controlli atti a verificare il rispetto dei requisiti fissati dalle norme in tema di sicurezza all’atto dell’attraversamento della frontiera. 

Tutela dei consumatori

La tutela dei consumatori è strettamente legata al tema della sicurezza dei prodotti. In questo senso è facile intuire la logica che sta alla base di tutte quelle norme che impongono di comunicare al consumatore finale una serie di informazioni sul prodotto che stanno acquistando, per esempio: modi e precauzioni di utilizzo, possibili pericoli, eventuali date di scadenza. In tal senso un prodotto può essere considerato sicuro solo se contiene tutte le informazioni atte a tutelare il consumatore finale. 

Le norme su questo tema, anch’esse a vocazione principalmente europea, confluiscono per lo più nel Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206). Nell’espletamento delle proprie mansioni, i funzionari di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verificano che i prodotti che entrano ed escono dal territorio dell’Unione Europea siano conformi alle norme ivi contenute. I controlli riguardano per lo più la presenza sul packaging del prodotto delle informazioni che devono essere per legge apposte prima che esso venga immesso in commercio. 

Queste informazioni riguardano sicuramente la sicurezza delle merci (per esempio: avvertenze, istruzioni, eventuale marcatura “CE” ) ma allo stesso tempo forniscono tutta una serie di informazioni altrettanto preziose per il consumatore come il Made In, l’identificazione del soggetto che ha fabbricato il bene o i materiali di cui è composto il prodotto.

Conclusioni

Le barriere doganali, qualsiasi sia la loro forma, costituiscono quindi un impedimento importante ai traffici di merce da e verso l’estero. Poiché è facile imbattersi in una qualsiasi delle sopra citate barriere è dunque essenziale per tutti gli operatori che intrattengono rapporti commerciali con partners residenti al di fuori dell’Unione Europea uno studio preliminare approfondito dell’operazione che si sta realizzando nonché dei prodotti oggetto della transazione e, come abbiamo visto, anche dei loro packaging. 

È quindi fortemente raccomandato rivolgersi a professionisti al fine di:

  • Attribuire la giusta voce tariffaria ai propri prodotti, verificando in questo modo le condizioni daziarie e la presenza o meno di altre restrizioni all’importazione o all’esportazione della merce;
  • Studiare il prodotto dal punto di vista della sicurezza al fine di assicurarsi che questo sia conforme a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
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Alessandro Giordano

Alessandro Giordano

Alessandro Giordano, Customs Supervisor presso CAD Ormesani Roma S.R.L. Dottore in Economia e Management. Specializzato in pratica doganale e consulenza in tema di sicurezza prodotti e traffici internazionali.