Il codice tributo “A00” nella dichiarazione doganale
Di Elisa Pazienza
I tributi doganali
Il termine “fiscalità doganale” ricomprende tutti i tributi che uno Stato ha potere di esigere in rapporto alle operazioni doganali. Tra i cosiddetti “diritti doganali” troviamo i dazi doganali, le tasse ad effetto equivalente, e le imposte interne/nazionali riscosse in relazione ad un’operazione doganale.
I dazi doganali
I dazi doganali, in particolare, rappresentano gli oneri riscossi al confine su merci che entrano o lasciano il territorio doganale della Ue.
Il Reg. Ue 952/2013 che istituisce il Codice Doganale dell’Unione europea (CDU) contempla all’articolo 5 i dazi all’esportazione e all’importazione. L’Unione europea attualmente non applica alcun dazio all’esportazione, allo scopo di dare sostegno alle imprese unionali che potranno così commercializzare oltre confine i propri prodotti ad un prezzo maggiormente competitivo. Tali tributi vengono riscossi dalle autorità doganali dei diversi Stati membri per conto dell’Unione europea e rappresentano una risorsa propria dell’Unione.
I dazi possono essere “ad valorem” o “specifici” o “misti”.
Il dazio “ad valorem” si applica in percentuale al valore doganale della merce estera che si intende importare.
Il dazio “specifico” si applica in base al peso del bene o al numero di pezzi o di altre caratteristiche della merce che si intende importare.
Il dazio “misto” rappresenta una combinazione delle precedenti due categorie, prevedendo spesso un dazio ad valorem con soglie minime e/o massime tarate su un dazio specifico.
I dazi si possono poi suddividere in “dazi preferenziali”, quelli inferiori a quelli previsti dalla tariffa doganale allo scopo di agevolare gli scambi con un determinato Stato, e “dazi differenziali” che, al contrario, sono superiori rispetto a quelli previsti dalla tariffa doganale allo scopo di scoraggiare le importazioni di alcuni beni da determinati Paesi.
Si parla di dazi “convenzionali” in riferimento a quelli adottati nell’ambito di accordi commerciali tra due o più Stati.
Esistono inoltre i dazi “anti-sovvenzioni”, dazi “compensativi” e dazi “anti-dumping”. I primi sono destinati a compensare eventuali sovvenzioni fornite alle imprese dal Paese di provenienza della merce, allo scopo di proteggere il mercato interno da importazioni a basso prezzo; i secondi sono applicati ad aziende esportatrici che hanno beneficiato di sussidi da parte del loro Paese; i terzi sono applicati come misure di tutela alle merci importate ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore ordinario nel Paese di origine.
Il dazio è identificato nella dichiarazione doganale con il codice “A00”
Prima della Reingegnerizzazione di AIDA
Il dazio era un elemento evidenziato nel DAU (Documento Amministrativo Unico) all’importazione alla casella n. 47 relativa al “Calcolo delle Imposizioni”. In essa, per ciascun tributo applicabile alle merci descritte nella casella n. 31 (da pagare a titolo definitivo o da garantire) erano indicati nelle apposite colonne i seguenti dati:
- il codice del tributo;
- la base imponibile;
- l’aliquota o il diritto unitario da applicare;
- l’importo del tributo;
- il codice corrispondente al modo di pagamento richiesto ovvero, per i tributi da garantire, al tipo di cauzione prestata.
L’indicazione della base imponibile nella presente casella costituiva elemento determinante della dichiarazione ad ogni effetto previsto dalle norme concernenti il relativo tributo. Pertanto, l’errata o infedele indicazione della base imponibile costituiva errata o infedele dichiarazione della stessa.
Le aliquote dei tributi “ad valorem” andavano sempre indicate in misura percentuale e contraddistinte dal segno “%”. Il prodotto della base imponibile per il diritto unitario o aliquota andava arrotondato al centesimo di euro per eccesso o per difetto a seconda che la terza cifra decimale di tale prodotto fosse non inferiore o inferiore a cinque. Qualora tale importo risultasse inferiore al centesimo di euro, andava comunque arrotondato ad un centesimo di euro.
Qualora coesistessero tributi da pagare a titolo definitivo e tributi da garantire, quelli da pagare dovevano precedere quelli da garantire e dovevano essere seguiti dal relativo subtotale.
Nel caso di uso di formulari complementari, l’indicazione del subtotale dei tributi da pagare non era necessaria, essendo sufficiente l’indicazione dello stesso nel riepilogo prescritto nell’ultimo formulario complementare.
Se la dichiarazione concerneva merci non comunitarie esenti da dazio o delle quali non è prescritta la tassazione “ad valorem“, nella presente casella doveva essere comunque indicato il valore in dogana per i fini previsti dalle vigenti disposizioni, preceduto dal codice del dazio TDC e seguito dall’aliquota “0%”.
Del pari, anche nel caso di operazioni non soggette ad IVA, nella presente casella doveva essere comunque indicato il valore determinato ai sensi dell’art. 69, primo comma, del D.P.R. 633/1972, preceduto dal codice dell’IVA all’importazione e seguito dall’aliquota “0%”.
I soggetti ammessi al beneficio di cui agli art. 8, lett. c) e 68 del DPR n. 633/72 dovevano indicare la liquidazione dell’importo dell’IVA dovuta all’importazione (cod. tributo B00), seguita dalla liquidazione dell’importo, preceduto dal segno “meno” (-), dell’IVA da portare in detrazione (cod. tributo 406).
I soggetti ammessi al beneficio di cui agli artt. 10, lett. b), 68 lettera g-bis) e 70 del DPR n. 633/72 dovevano indicare la liquidazione dell’importo dell’IVA dovuta all’importazione (cod. tributo B00), seguita dalla liquidazione dell’importo, preceduto dal segno “meno” (-), dell’IVA da portare in detrazione (cod. tributo 407).
Nell’ultima riga della casella n. 47 erano infine riportati il totale dei tributi applicabili (sia da pagare che da garantire) alle merci descritte nella casella n. 31.
Qualora coesistessero tributi da pagare a titolo definitivo e tributi da garantire, quelli da pagare dovevano precedere quelli da garantire e dovevano essere seguiti dal relativo subtotale. Nel caso di uso di formulari complementari, l’indicazione del subtotale dei tributi da pagare non era necessaria essendo sufficiente l’indicazione dello stesso nel riepilogo prescritto nell’ultimo formulario complementare.
La Reingegnerizzazione di AIDA. I nuovi “Prospetti”
Il sistema frutto della reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0, attuato da Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), è stato applicato tassativamente come unico utilizzabile a partire dal 9 giugno 2022 per le importazioni e molto presto interesserà obbligatoriamente anche le esportazioni (la data era fissata al 7 novembre 2023, ma il termine è stato recentemente posticipato a data da definirsi con provvedimento n. 665220/2023). Le dichiarazioni doganali (compilate nel formulario conosciuto come DAU, Documento Amministrativo Unico) sono state e saranno sostituite da un nuovo modello di dati digitali chiamato EUCDM (European Customs Data Model) che si sostanzia in un tracciato in formato “.xml” che viene trasmesso all’Autorità doganale in via telematica.
La dichiarazione doganale si dematerializza e l’operatore economico non riceve più il documento DAU (il cui formato cartaceo aveva già perduto il suo valore legale a partire dal 1° luglio 2007). Per visualizzare i dati della stessa, l’operatore economico deve ora accedere al proprio “Cassetto Doganale” sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).
In esso troverà alla sezione “Gestione documenti – Dichiarazioni doganali” i documenti caricati a corredo delle dichiarazioni doganali e tre nuovi “Prospetti” della dichiarazione doganale: il Prospetto di Riepilogo Contabile, il Prospetto di Sintesi, il Prospetto di Svincolo.
Nel Prospetto di Sintesi l’operatore economico può visionare tutti i tributi doganali corrisposti nella tabella “Liquidazione”, nella quale sono riportate le seguenti colonne: Tributo, Imponibile, Quantità, Unità di misura, Aliquota, Importo, Metodo di Pagamento. I codici identificativi dei tributi e dei metodi di pagamento ricalcano sostanzialmente quelli utilizzati prima della reingegnerizzazione e sono consultabili nel file Tabelle Codifica Import.xlsx consultabile nel sito web ADM al link seguente: https://www.adm.gov.it/portale/informazioni-tecniche1
Si riporta qui di seguito un estratto del Prospetto di Sintesi a titolo di esempio:
Il Prospetto Contabile, da utilizzare per gli adempimenti previsti dalla normativa IVA, riporta invece i diritti doganali suddividendoli in tre diverse sezioni di dettaglio:
- Liquidazione dazi,
- Liquidazione tributi nazionali,
- Liquidazione IVA.
Si riporta qui di seguito un estratto del Prospetto Contabile a titolo di esempio:
Rispetto all’epoca previgente la reingegnerizzazione sono cambiate le modalità di accesso e visualizzazione dei dati, le cui codifiche e denominazioni sono però rimaste identiche, consentendo la fruibilità delle informazioni per gli operatori economici senza soluzione di continuità.