Il certificato di circolazione EUR. 1
Di Elisa Pazienza
Per poter beneficiare di una preferenza tariffaria nel quadro degli accordi conclusi dall’Unione europea con alcuni Paesi terzi è necessario provare l’origine doganale delle merci con uno dei seguenti documenti:
- Un certificato di circolazione EUR. 1 o EUR-MED (per spedizioni il cui valore supera i 6.000,00 €);
- Una dichiarazione su fattura rilasciata dall’esportatore (per spedizioni il cui valore non superi i 6.000,00 €);
- Una dichiarazione su fattura rilasciata dall’esportatore “autorizzato” (senza limiti di valore della spedizione);
- Una dichiarazione su fattura rilasciata dall’esportatore “registrato” (senza limiti di valore della spedizione).
Sarà lo specifico accordo di libero scambio ad indicare le possibili prove di origine preferenziale da produrre, nonché a disciplinare la corretta predisposizione delle stesse. La scelta del legislatore unionale si è indirizzata negli ultimi anni verso un sistema di prove dell’origine fondato sull’autodichiarazione resa dall’esportatore. Infatti il certificato EUR. 1, a partire dall’accordo UE-Corea del Sud, è stato definitivamente sostituito dalla dichiarazione di origine, ma permane in molti altri accordi di libero scambio.
Cos’è l’EUR. 1?
Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è un documento che prova che le merci sono di origine preferenziale, in quanto sono considerate originarie nell’ambito di uno specifico accordo bilaterale concluso tra l’Unione europea ed un Paese terzo. Costituisce una tra le prove dell’origine preferenziale, e va richiesto per merci di valore superiore ai 6.000,00 €. Al di sotto di tale soglia, non è necessario richiederne il rilascio e basterà dichiarare l’origine preferenziale della merce su fattura o su altro documento commerciale che identifica la merce. Non va richiesto nemmeno nel caso di prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di spedizioni prive di qualsiasi carattere commerciale ed i prodotti rispondano ai requisiti fissati dall’accordo di libero scambio.
Chi lo rilascia e chi lo può richiedere?
È rilasciato su richiesta scritta dell’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, del suo rappresentante, da parte dell’Autorità doganale del Paese esportatore per provare l’origine preferenziale dei prodotti da esportare.
L’esportatore che richiede l’EUR. 1 deve poter dimostrare in qualsiasi momento, su richiesta dell’Autorità doganale del Paese di esportazione, la preferenzialità dei prodotti da esportare, producendo tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti oggetto del certificato, nonché l’adempimento di tutti gli altri obblighi previsti dal Protocollo sulle norme di origine contenuto nell’accordo. Qualora l’esportatore sia anche il produttore del bene da esportare e dei materiali o componenti in esso integrati, tale dimostrazione all’autorità doganale sarà sicuramente più facile: essendo titolare del processo produttivo, conoscerà le fasi di lavorazione e l’origine dei materiali impiegati per realizzare il prodotto da esportare.
La prova da fornire all’autorità doganale diventerà più complessa, qualora l’esportatore-produttore integri nel bene da esportare materiali o componenti acquistati da terzi soggetti (in questo caso faranno fede le “Dichiarazioni del Fornitore” rilasciategli dai diversi fornitori).
Qualora l’esportatore sia invece un trader, e abbia acquistato a sua volta i prodotti che vuole vendere all’estero, la strada per fornire tale prova potrebbe diventare molto tortuosa (c.d. “probatio diabolica”). Ciò che viene richiesto all’esportatore da parte dell’autorità doganale è la cosiddetta attività di “tracciamento dell’origine”, un’attività di raccolta e conservazione di tutti i documenti atti a supportare l’origine dichiarata.
La responsabilità circa la validità di tale prova di origine rilasciata nel Paese terzo è in capo anche all’importatore, cioè al soggetto che presentando tale prova all’autorità doganale, può beneficiare di un dazio agevolato (ridotto o nullo) al momento dell’importazione. È quindi fondamentale che egli si assicuri che questa prova sia valida, effettuando le verifiche del caso con il proprio fornitore.
Come si compila l’EUR. 1?
I campi fondamentali da verificare quando si riceve o si emette un EUR. 1 sono i seguenti:
- La data di emissione del certificato: l’EUR. 1 ha una validità generalmente di n. 4 mesi dalla data di rilascio, e deve essere presentato entro tale termine alle autorità doganali del Paese d’importazione. Tale data potrebbe variare in base alle previsioni di ogni accordo di libero scambio;
- La casella n. 8 “Descrizione delle merci”: deve sempre essere compilata e deve riferirsi alle merci presentate in dogana per le quali si sta chiedendo il rilascio della prova di origine preferenziale;
- Sul certificato EUR. 1 non devono esserci cancellazioni o alterazioni non autenticate. Ogni modifica ai dati inseriti andrà infatti autorizzata dall’autorità doganale del Paese di esportazione con specifica vidimazione;
- La casella n. 4 deve riportare il Paese partner dell’accordo di libero scambio;
- Il certificato EUR. 1 dev’essere completo di data di rilascio e firma dell’autorità doganale del Paese di esportazione.
Quando va richiesto l’EUR. 1?
Il documento va richiesto all’autorità doganale del Paese di esportazione prima di procedere alla presentazione della merce in dogana per l’esportazione, ma eccezionalmente la richiesta può essere presentata a posteriori, dopo l’avvenuta esportazione della merce, qualora la mancata richiesta preventiva sia dovuta ad omissione involontaria o ad altre circostanze particolari, o qualora il certificato emesso non sia stato accettato dall’autorità doganale del Paese di destinazione per problemi tecnici. Un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dovrà riportare nella casella n. 7 “Osservazioni” la seguente dicitura: “Rilasciato a posteriori” o in inglese “Issued retrospectively”.
È previsto anche il rilascio del duplicato del certificato nei casi di furto, smarrimento o perdita dell’originale. In tali casi alla casella n. 7 “Osservazioni” il certificato riporterà la dicitura “Duplicato” o in inglese “Duplicate” e la stessa data del documento originale al fine di valutarne i termini di validità per la presentazione all’autorità doganale del Paese di importazione.
Con la circolare 12/2022 del 29.03.2022 l’Agenzia delle Dogane ha inteso avvantaggiare le imprese nazionali disponendo alcune misure in materia di procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1, EUR.MED e A.TR in vigore dal 1° aprile 2022 nel tentativo di rispondere alle minacce derivate dallo stato pandemico e dal conflitto russo-ucraino.
La circolare esplica le tre procedure attualmente in vigore:
- procedura ordinaria
- procedura “facilitata”
- procedura full digital
1. Procedura ordinaria
Utilizzando la procedura ordinaria, il soggetto esportatore, direttamente o tramite suo rappresentante doganale, richiede il certificato di circolazione indicando nella casella 44 – sezione documenti della dichiarazione di esportazione – uno dei corrispondenti codici previsti dall’articolo 3 della Determinazione Direttoriale prot. n. 23641/RU del 21.01.2021 (26YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR. 1; 27YY richiesta del certificato A.TR; 28YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR.MED). Dopo il download dei dati e la stampa del certificato, il medesimo viene presentato all’Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l’apposizione del timbro e della firma (c.d. “vidimazione”).
In caso di controllo automatizzato (CA) dell’operazione, l’Ufficio delle Dogane provvede con immediatezza alla validazione del certificato medesimo.
La richiesta di rilascio del certificato di circolazione, effettuata mediante l’inserimento nella casella 44 della dichiarazione di esportazione dell’apposito codice documento, comporta la piena assunzione di responsabilità in merito alla sussistenza dei presupposti e requisiti, previsti dai vigenti Accordi, che conferiscono il carattere di origine preferenziale unionale o dello status unionale alle merci esportate. L’operatore economico (esportatore e/o il suo rappresentante), con l’utilizzo di uno dei codici previsti dall’articolo 3 della citata Determinazione Direttoriale, dichiara altresì sotto la sua responsabilità di essere in condizione di rendere immediatamente disponibili – in caso di richiesta dell’ufficio doganale in sede di controllo in linea o a posteriori – la c.d. “dichiarazione dell’esportatore” e i documenti idonei a comprovare l’origine preferenziale unionale delle merci oggetto di esportazione.
2. Procedura “facilitata”
La procedura “facilitata” si differenzia da quella ordinaria per il fatto che l’esportatore stampa il certificato su un formulario/modello tipografico in proprio possesso e che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane (cd. “previdimazione”). L’accesso a tale procedura è riservato ai soggetti A.E.O. che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall’Ufficio delle Dogane di esportazione (a titolo esemplificativo, un tempo di percorrenza di oltre mezz’ora) oppure all’effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell’orario di operatività dell’Ufficio medesimo.
3. Procedura full digital
La procedura full digital, invece, può essere al momento utilizzata limitatamente al progetto denominato “EUR. 1 Full Digital” che, dal 1°marzo 2021, in via sperimentale, si applica per la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 relativi ad operazioni di esportazione verso la Confederazione Svizzera, secondo le modalità declinate con circolare 13/2021.